Parrebbe di sì, perché egli non è titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia. Qui tuttavia si pone una questione forse elegante, ma certo molto complessa, perché incombe sulla vicenda lo spettro della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della l. 362/91 riguardante le incompatibilità dei […]
La partecipazione gli è preclusa e temiamo che un ricorso al Tar – che andrebbe comunque presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando – non avrebbe grandissime prospettive di successo, nonostante sia tuttora lecito nutrire qualche dubbio.
E, nel caso di vincita, deve rinunciare alla sua formazione specialistica? Non solo può partecipare, ma potrà anche conservare il rapporto in essere con l’Università sia in caso di conseguimento di una farmacia individualmente, che in forma associata. Il contratto di formazione specialistica, infatti, non dovrebbe configurare un rapporto di lavoro subordinato, trattandosi piuttosto di una co.co.co., perciò compatibile […]
Si può partecipare a uno stesso concorso sia individualmente che in associazione con un altro farmacista? No, non è possibile questo tipo di partecipazione al concorso straordinario farmacie.
Siamo due farmacisti in grado di vincere, per il punteggio che raggiungiamo (che dovrebbe essere molto vicino a 50), due farmacie importanti in due diversi concorsi; una domanda di partecipazione l’abbiamo già presentata, l’altra la invieremo quando avremo scelto il secondo concorso. Come possiamo concordare i nostri passi successivi? Le ns. “50 Domande (e risposte) sul concorso” hanno […]
Federfarma afferma in una circolare che il farmacista, già socio di una società titolare di farmacia ma che abbia ceduto la sua quota, può partecipare al concorso “dal momento che l’art. 12, comma 4, della legge 475/1968 che disciplina il trasferimento di titolarità non può essere esteso alla cessione delle quote di una società”. Ha ragione? Sì.
Anche qui la risposta è affermativa; la preclusione decennale opera solo a carico di chi abbia trasferito (anche mediante conferimento in una società da lui stesso partecipata) un esercizio condotto – ma quale titolare – in forma individuale, mentre qui, se il quesito è stato ben compreso, l’erede, pur farmacista, non ha mai assunto durante la gestione ereditaria la titolarità dell’esercizio.
Sì, per le stesse ragioni (la titolarità della farmacia è infatti ancora ascritta al de cuius), ma se intende utilizzare, ai fini della valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, l’attività da lui svolta quale farmacista nella o per la farmacia (come direttore o collaboratore), deve essere stata anch’essa previamente denunciata secondo quanto appena ricordato.
Sì, perché è un farmacista non titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia, pur se, perché l’esercizio professionale da lui prestato all’interno dell’impresa familiare possa giovargli nella determinazione del punteggio spettante, è necessario che tale sua collaborazione sia stata tempestivamente denunciata all’Asl e all’Ordine.
Il concorso è aperto soltanto ai titolari e/o ai soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie (purché istituite ex art. 104 TU.San.) e dunque non sono ammessi né gli “urbani” né i “rurali non sussidiati” (titolari o soci).