Federfarma afferma in una circolare che il farmacista, già socio di una società titolare di farmacia ma che abbia ceduto la sua quota, può partecipare al concorso “dal momento che l’art. 12, comma 4, della legge 475/1968 che disciplina il trasferimento di titolarità non può essere esteso alla cessione delle quote di una società”. Ha ragione?

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