Parrebbe di sì, perché egli non è titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia.

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Qui tuttavia si pone una questione forse elegante, ma certo molto complessa, perché incombe sulla vicenda lo spettro della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della l. 362/91 riguardante le incompatibilità dei soci – i componenti di tali società di gestione a quelli delle società di persone titolari di farmacia.

Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in questa specifica evenienza (sempreché la società di gestione non abbia per oggetto l’esercizio di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria), ma francamente sembra improbabile che la commissione, o chiunque altro, possa – almeno in prima battuta – rilevare un profilo del genere e non ammettere (o escludere) il farmacista che versi in tale condizione.

Ma in futuro, chissà, ….

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