concorso-straordinario-farmacieSiamo due farmacisti in grado di vincere, per il punteggio che raggiungiamo (che dovrebbe essere molto vicino a 50), due farmacie importanti in due diversi concorsi; una domanda di partecipazione l’abbiamo già presentata, l’altra la invieremo quando avremo scelto il secondo concorso. Come possiamo concordare i nostri passi successivi?

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Le ns. “50 Domande (e risposte) sul concorso” hanno quasi incoraggiato parecchi altri interrogativi, com’era comunque prevedibile, tanto più che in questi giorni stanno vedendo la luce, uno dopo l’altro, anche gli altri bandi regionali (Marche, Sicilia, Calabria, Campania). Ma con questo vs. quesito (dopo i doverosi complimenti per la felicissima partecipazione in forma associata che vi si prospetta…) siamo alle solite: se la tesi ministeriale è fondata, alla fine dei giochi potrete forse essere costretti ad optare per una sola farmacia, rinunciando all’altra; diversamente, quantomeno perché le due farmacie non saranno – per definizione – ubicate nella stessa provincia, costituirete due società.

E però, un “protocollo di larghe intese” tra voi è imprescindibile, certamente nel primo caso, ma anche nella seconda eventualità, alla quale noi naturalmente crediamo molto di più. Sarà un accordo che sin d’ora prevederà anche le farmacie che dovrà indicare, al momento degli interpelli nei due concorsi, quello che tra voi sarà il “referente” (in modo che questi – qualsiasi sede, tra quelle concordate, vi fosse poi assegnata – sia tenuto ad accettarla, vincolando così anche l’altro), e precisare anche su quale dei due esercizi eventualmente assegnati debba ricadere la scelta nel caso in cui siate costretti dagli “eventi”, provvisoriamente o definitivamente, a sacrificarne una.

Oltre a questa prima “griglia” di intese, l’accordo dovrà verosimilmente contemplare anche tutte le regole di funzionamento delle future società di persone, e dunque le ragioni sociali prescelte, le forme (nel Vs. caso, peraltro, opterete probabilmente per la società in nome collettivo), la durata (ovviamente non inferiore a 10 anni), il modulo di amministrazione delle società (generalmente disgiunta, ma con la previsione di operazioni espressamente riservate all’amministrazione congiunta), la cedibilità o non cedibilità delle quote sociali decorso il decennio previsto dalla legge, l’indicazione di chi assumerà la direzione responsabile dell’una e dell’altra farmacia, i compensi per l’attività professionale svolta dai soci negli esercizi sociali, la sorte delle quote al decesso di un socio, le cause di esclusione, i criteri di determinazione del valore della quota nel caso di scioglimento del rapporto con il singolo socio, e così via. Si tratta insomma di una vicenda tutt’altro che banale, ma che ineludibilmente dovrà essere da voi affrontata anche piuttosto in fretta.

Avv. Gustavo Bacigalupo

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