Federfarma afferma in una circolare che il farmacista, già socio di una società titolare di farmacia ma che abbia ceduto la sua quota, può partecipare al concorso “dal momento che l’art. 12, comma 4, della legge 475/1968 che disciplina il trasferimento di titolarità non può essere esteso alla cessione delle quote di una società”. Ha ragione? Sì.
Anche qui la risposta è affermativa; la preclusione decennale opera solo a carico di chi abbia trasferito (anche mediante conferimento in una società da lui stesso partecipata) un esercizio condotto – ma quale titolare – in forma individuale, mentre qui, se il quesito è stato ben compreso, l’erede, pur farmacista, non ha mai assunto durante la gestione ereditaria la titolarità dell’esercizio.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato anche per il 2013 le misure dello scorso anno del diritto annuale – da versare alle Camere di Commercio con le stesse scadenze dei saldi e degli acconti di Unico 2013 – sia con riguardo agli importi fissi che alle fasce e alle aliquote di fatturato. Per le […]
Le modifiche alla legge iva introdotte dalla legge di stabilità per il 2013, come abbiamo accennato commentando il provvedimento, riguardano anche, tra l’altro, le modalità di compilazione delle fatture, sia di cessione di beni che di prestazione di servizi. In particolare, non sarà più sufficiente, d’ora in poi, datare e numerare la fattura in ordine […]
Sì, per le stesse ragioni (la titolarità della farmacia è infatti ancora ascritta al de cuius), ma se intende utilizzare, ai fini della valutazione dei titoli relativi all’esercizio professionale, l’attività da lui svolta quale farmacista nella o per la farmacia (come direttore o collaboratore), deve essere stata anch’essa previamente denunciata secondo quanto appena ricordato.
Sì, perché è un farmacista non titolare di farmacia, né socio di società titolare di farmacia, pur se, perché l’esercizio professionale da lui prestato all’interno dell’impresa familiare possa giovargli nella determinazione del punteggio spettante, è necessario che tale sua collaborazione sia stata tempestivamente denunciata all’Asl e all’Ordine.
Il concorso è aperto soltanto ai titolari e/o ai soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie (purché istituite ex art. 104 TU.San.) e dunque non sono ammessi né gli “urbani” né i “rurali non sussidiati” (titolari o soci).
L’art. 2 dei bandi chiarisce giustamente che i “requisiti dell’ammissione al concorso” (ivi indicati da 1 a 6) devono essere posseduti “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”: è una notazione forse scontata, ma tutto sommato utile perché l’art. 11 contiene al riguardo qualche inesattezza di vocabolario; è vero che la precisazione non è ripetuta in […]
L’”indirizzo Pec, al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso”, va anch’esso indicato – è la grande novità del maxi concorso – “a pena di inammissibilità della domanda”; probabilmente è una prescrizione legittima per varie ragioni, ed è perciò necessario che chi ne sia ancora sprovvisto (non dovrebbero essere molti) colmi presto la lacuna.
È il concorrente, come chiarisce l’art. 5, “al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso” in caso di partecipazione “per la gestione associata”. A tutti i fini concorsuali, quindi, i candidati che partecipano insieme sono appunto rappresentati dal “referente”, anche se (art. 6) “le cause di irricevibilità e di inammissibilità relative ad uno degli associati (uno qualunque di loro, […]