L’art. 2 dei bandi chiarisce giustamente che i “requisiti dell’ammissione al concorso” (ivi indicati da 1 a 6) devono essere posseduti “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”: è una notazione forse scontata, ma tutto sommato utile perché l’art. 11 contiene al riguardo qualche inesattezza di vocabolario; è vero che la precisazione non è ripetuta in testa all’elencazione dei farmacisti ammessi a concorrere ma non ci sono dubbi che valga anche qui, e dunque, per fare un esempio, se il socio di società titolare di farmacia non “rurale sussidiata” e non “soprannumeraria” intende partecipare, può farlo liberandosi della quota entro quella data.

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