Il 6 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 31, il Decreto della Ragioneria generale dello Stato del 29 gennaio 2021 recante «Proroga dei termini, per la presentazione telematica dei dati delle spese sanitarie relative agli anni 2020 e 2021, previsti dal decreto 19 ottobre 2020, concernenti le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie e dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria». Nel documento vengono confermate le proroghe dell’invio delle spese sanitarie sostenute nel 2020, previste per l’8 febbraio 2021 in primo invio e per il 15 febbraio 2021 per le rettifiche.

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Variazione dell’invio da mensile a semestrale

Nello stesso atto, il comma 1 dell’articolo 2 «Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021», cita testualmente “Al decreto 19 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’art. 7, il comma 1 è sostituito con il seguente comma 1: «1. La trasmissione dei dati di cui all’art. 2 del presente decreto è effettuata: a) entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell’anno 2020; b) entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021; c) entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021». Modificando quanto disposto dallo stesso Decreto 19 ottobre 2020. Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, l’invio dei dati delle spese sanitarie del 2021, inizialmente previsto su base mensile, è stato modificato in semestrale, entro il 31 luglio 2021 ed entro il 31 gennaio 2022.

Le finalità della trasmissione dei dati

È utile sottolineare che tale modifica non avrà alcun impatto sull’operatività delle farmacie. Inoltre, la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria assolve agli obblighi di cui «alla dichiarazione dei redditi precompilata, alla trasmissione dei dati delle fatture» e «alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri».

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