Healthcare Policies & Regulations

Fse 2.0 ed Ecosistema dati sanitari: ok allo schema di decreto dal Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Fse 2.0 e all’Ecosistema dati sanitari.


Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, nella riunione del 7 ottobre 2026, parere favorevole sullo schema di decreto che modifica le disposizioni relative al Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e all’Ecosistema dati sanitari. Lo schema è stato trasmesso dal ministero della Salute con nota del 15 settembre 2026, successivamente integrata con una comunicazione del 18 settembre che ha sostituito il testo inizialmente inviato. Le modifiche riguardano le modalità di accesso al Fse da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’accesso dei minori ai propri dati sanitari, il funzionamento del sistema delle deleghe e la proroga dei termini per la piena attuazione del Fse 2.0 e dell’Eds. Il Garante non ha formulato rilievi, rilevando che lo schema recepisce tutte le osservazioni dell’Ufficio e prevede misure di garanzia appropriate a tutelare i diritti delle persone coinvolte.

Regole per l’accesso dei medici di base

Tra le novità principali, l’introduzione di un profilo di accesso autonomo e differenziato per i medici con uno specifico incarico sul territorio, in ambiti organizzativi come le aggregazioni funzionali territoriali, le Case della comunità e gli Ospedali della comunità. La modifica è volta a superare la disciplina transitoria introdotta dalla circolare ministeriale del 13 marzo 2026, che, nelle ipotesi previste, consentiva ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta di accedere anche al Fse di pazienti non iscritti presso di loro, previa dichiarazione, sotto la propria responsabilità, dell’esistenza di un processo di cura in corso. Il Garante ha voluto fare in modo che i professionisti possano, di regola, accedere soltanto ai Fse dei propri assistiti e a quelli di altri interessati quando sussista uno specifico incarico nei predetti ambiti organizzativi.

Tutela dei minorenni

Lo schema prevede che i minori che hanno compiuto 14 anni possano accedere, attraverso la propria identità digitale, al proprio Fse e ai servizi dell’Eds esclusivamente per consultare i dati anagrafici e quelli a maggiore tutela di anonimato relativi a prestazioni sanitarie ricevute in autonomia, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di settore. I dati e i documenti relativi a tali prestazioni non devono essere visibili all’esercente la responsabilità genitoriale o a un suo eventuale delegato, né attraverso il Fse né mediante i servizi Eds.

Gestione delle deleghe e documenti oscurati

Sul fronte delle deleghe, lo schema di decreto prevede che l’accesso al Fse sia regolato dalla Piattaforma di gestione delle deleghe prevista dall’articolo 64-ter del Codice dell’amministrazione digitale e che le Regioni e le Province autonome ne adottino i servizi. Per garantire continuità, nelle more della piena attuazione delle specifiche disposizioni del sistema nazionale delle deleghe per Fse ed Eds, restano in vigore le disposizioni del decreto del 7 settembre 2023. È stata accolta la richiesta del ministero della Salute di alimentare l’Eds anche con i dati contenuti nei documenti oscurati del Fse. Come richiesto dall’Ufficio del Garante, il trattamento dei dati è però limitato alla sola finalità di fornire all’assistito i servizi a lui dedicati.

Scadenze e avvio anticipato dei servizi Eds

Lo schema modifica i termini della terza fase transitoria di attuazione del Fse e quelli previsti per l’Eds, individuando nel 30 giugno 2027 la scadenza per la completa attuazione. Il ministero della Salute ha rappresentato l’esigenza di consentire l’utilizzo dei servizi Eds anche prima della completa alimentazione del Fse, tenendo conto dello stato avanzato di implementazione. Una relazione del dipartimento per la Trasformazione digitale, allegata alla richiesta di parere, indica infatti una percentuale media di alimentazione del Fse, a livello nazionale, superiore al 95%. Per informare i professionisti sanitari della possibile incompletezza dei dati durante la fase, è stato previsto un disclaimer da mostrare prima dell’accesso ai servizi Eds, che segnali come le elaborazioni siano basate su informazioni potenzialmente non complete. Resta fermo che, nelle more della piena implementazione del Fse e dell’attivazione dei servizi Eds dedicati alle finalità di governo e di ricerca, le finalità non possono ancora essere perseguite attraverso tali servizi. Continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni dei Capi III e IV del Dpcm n. 178 del 2015.

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