Come riportato da FamaciaVirtuale.it ai propri lettori, lo scorso aprile il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha emanato un’ordinanza che fissava di cessione delle mascherine chirurgiche al prezzo a 50 centesimi più Iva. Atto che ha suscitato non poche polemiche in merito alla gestione, ma anche l’apertura alla totale collaborazione da parte delle diverse sigle di categoria.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Alla luce del decreto che impone il prezzo di cessione, cosa accade se le mascherine vengono cedute ad un prezzo maggiorato o in violazione del prezzo imposto? A rispondere al quesito è un documento dello Studio Legale Arata e Associati di Milano, il quale valuta «le conseguenze di natura sanzionatoria collegate all’introduzione della norma di cui sopra e, in generale, alle tematiche ad esso connesse».

Nel dettaglio, lo Studio cita «il delitto di manovre speculative su merci di cui all’art. 501 bis c.p.», il cui «comma 1 – si legge nel documento – statuisce che “chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative … su prodotti di prima necessità … in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 516 a 25.822 euro”». In proposito, i legali sottolineano che «per “manovre speculative” si intendono tutti gli atti idonei a conseguire profitti superiori a quelli conseguibili attraverso il normale esercizio di un’attività commerciale». Tra questi, anche un’eventuale «operazione commerciale in cui il prezzo di vendita sia del tutto sproporzionato rispetto alle normali logiche commerciali di mercato in applicazione di una “percentuale di ricarico enormemente superiore rispetto ai rapporti di proporzione tipici delle ordinarie dinamiche di mercato”».

Un’ulteriore reato proveniente dalle «Violazioni dell’obbligo del prezzo imposto dal Decreto 26 aprile 2020: inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità ex art. 650 c.p», di cui si rimanda alla consultazione del documento integrale allegato nella sezione “Documenti allegati”.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.