graduatoria per farmacistiIl Tar del Veneto ha pronunciato una sentenza in merito al ricorso presentato contro la farmacia comunale Dalla Costa Srl, finalizzato all’annullamento della graduatoria di selezione per titoli ed esami, indetta dalla stessa farmacia di Valdobbiadene, per il profilo di “direttore di farmacia”, approvata il 16 ottobre 2015 e poi definitivamente approvata il 17 novembre 2015 (l’avviso era datato 31 agosto dello stesso anno). A depositare il ricorso era stata una farmacista che al termine della selezione era risultata settima. «La dottoressa – spiegano i giudici amministrativi – ha partecipato alla selezione e ha deciso di impugnare la graduatoria finale per due ragioni: in primo luogo, per violazione dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche (violazione dell’autolimite; eccesso di potere per arbitrarietà e violazione del principio di affidamento e di trasparenza). In secondo luogo per violazione del decreto del presidente della Repubblica n. 487/1994 (eccesso di potere per violazione del principio di affidamento e di trasparenza)». La farmacia Dalla Costa, prosegue la sentenza, «si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, oltre a contro dedurre, ne ha eccepito la irricevibilità per tardività, nell’assunto che il ricorso, notificato in data 18 gennaio 2016, si rivolge nei confronti della graduatoria con cui si è conclusa la procedura selettiva per il posto di direttore di farmacia, affermando che la stessa è stata “approvata 16 ottobre 2015 e poi definitivamente 17 novembre”. Tuttavia non si sarebbe trattato di due graduatorie, una provvisoria ed una definitiva, come lascerebbe intendere la formulazione di ricorso; la graduatoria sarebbe stata infatti approvata e pubblicata il 16/10/2015, perché in data 17/11/2015 la stessa è stata meramente emendata da un errore materiale in cui la commissione era incorsa nella valutazione di titoli di un candidato». Quest’ultimo, inoltre, risulta posizionato più in basso rispetto alla ricorrente, e pertanto la sua rivalutazione non condiziona la parte più alta della graduatoria.
Per questo il Tar ha dato ragione alla farmacia: «L’eccezione preliminare si rivela fondata; le doglianze afferenti l’operato della commissione andavano infatti tempestivamente dedotte nei confronti dell’atto approvativo della graduatoria che, per quanto concerne la posizione di parte ricorrente, è quello del 16 ottobre. La successiva graduatoria non tocca in alcun modo la posizione di parte ricorrente. Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile».

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