dipendenti delle farmacieA un dipendente di una farmacia con una figlia piccola e un contratto part-time verticale (full time il martedì e il giovedì, parziale il lunedì, mercoledì e sabato), viene chiesto di effettuare il turno di notte. Il professionista ha esposto una serie di quesiti in proposito alla rubrica Esperto Risponde di FarmaciaVirtuale.it: «Qual è l’iter che deve eseguire il mio titolare per assegnarmi il turno notturno? È sufficiente la richiesta verbale o va formulata per iscritto? Come deve essere comunicato all’Ordine locale e agli enti competenti ai fini contributivi?». Inoltre il farmacista spiega: «Ho letto che ho diritto a 24 ore di riposo dopo il turno di notte, ma cosa succede se il giorno dopo è già giorno non lavorativo o il mio orario è comunque parziale?». La risposta di Silvia Di Domenico è la seguente: «Dall’orario indicato nel quesito, emerge innanzitutto come il suo contratto sia da considerarsi non del tipo part-time verticale ma del tipo part-time misto, con articolazione dell’orario differente in base ai turni previsti». Nel merito delle questioni esposte, l’esperta spiega che «in linea generale, è previsto per tutti i lavoratori l’obbligo di prestare il lavoro notturno, se richiesto, fatte salve una serie di specificazioni. Per quel che riguarda le farmacie, il servizio notturno deve essere effettuato per turni tra tutte le farmacie del bacino di utenza o del comune di appartenenza o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Tra i lavoratori della stessa azienda sussiste, però, una sorta di diritto di prelazione a partecipare ai turni notturni da parte di chi ne abbia fatta esplicita richiesta, sempre tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali, anche se non esiste, invece, un diritto di segno contrario che consenta al lavoratore che lo desideri di rifiutare in via preventiva la prestazione di lavoro notturno». È dunque il titolare che ha il potere di decidere, rispettando una serie di regole generali e particolari: «Tra le prime, vi è quella del limite massimo di ore di lavoro notturno nelle 24 ore: sono in linea di massima 8. Tra le regole particolari, vi è quella che riguarda le lavoratrici madri, o, in alternativa, i padri di bambini di età inferiore ai tre anni, che rientrano fra i soggetti non obbligati a prestare lavoro notturno (facoltativo per il lavoratore)». Per quanto concerne il trattamento previsto dal CCNL Farmacie, «il lavoro svolto nelle ore notturne, nell’ambito della normale articolazione dell’orario prevista per il singolo lavoratore, non è considerato straordinario (o lavoro supplementare, nel caso di contratto part-time), ma prevede una maggiorazione della retribuzione, la cui misura dipende dalla modalità di svolgimento del servizio notturno permanente: se a porte/battenti aperti, del 20%; se a porte/battenti chiusi, del 16%. Quando il turno notturno coincide, totalmente o parzialmente, con la domenica, le maggiorazioni indicate restano invariate, ma scatterà il diritto al cosiddetto riposo compensativo (24 ore). Quando coincide con una festività infrasettimanale, scatta la maggiorazione del 30% sulla normale retribuzione».

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