Come alla fine di ogni anno solare le farmacie, come molte attività commerciali, si avviano alla rincorsa per l’adeguamento alla normativa di ciò che entrerà in vigore per l’anno successivo. È stato il caso della ricetta dematerializzata, dell’invio telematico dei corrispettivi, dell’avvio della fatturazione elettronica. Nonostante si disponga delle date di avvio delle novità con un cospicuo anticipo, le informazioni disponibili sono spesso poche e frammentate, sia per gli utenti finali che per gli operatori del settore. Tra le novità del 2021 la Lotteria degli scontrini, della quale FarmaciaVirtuale.it aveva dato notizia lo scorso ottobre. Mercoledì 11 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento recante «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1 (…)».

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Le modifiche al precedente provvedimento

L’Agenzia delle Entrate modifica il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, di cui al punto 1.2, con il testo: «I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Al riguardo, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata».

La motivazioni delle modifiche

«Con il presente provvedimento – si legge nel documento – viene modificato il punto 1.2 del provvedimento del 31 ottobre 2019, e successive modificazioni, al fine di consentire anche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, la nuova previsione esplicita che i registratori telematici, in fase di registrazione dei dati dell’operazione, possono memorizzare o il codice fiscale, finalizzato all’ottenimento dell’eventuale detrazione/deduzione fiscale, oppure il codice lotteria finalizzato alla partecipazione a quest’ultima».

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