Sostanze dopanti, l’invio dei dati entro il 31 gennaio 2022
Entro il 31 gennaio 2022 è possibile inviare i dati relativi alle sostanze dopanti utilizzate dai farmacisti, secondo quanto indicato dal ministero della Salute.
Questo articolo è stato pubblicato da oltre sei mesi.
Il ministero della Salute ha ricordato le scadenze legate alle sostanze dopanti che sono utilizzate dai farmacisti per determinate preparazioni. «Anche quest’anno – si legge in una nota – come previsto dalla legge 376 del 2000 e dal decreto ministeriale attuativo del 24 ottobre 2006 (modificato dal decreto ministeriale del 18 novembre 2010), i farmacisti, a partire dal 1 gennaio 2018, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». Per tale invio è previsto in via esclusiva l’uso di una casella PEC (posta elettronica certificata) da parte del farmacista: la comunicazione deve essere quindi inviata alla casella PEC del ministero della Salute, ril.doping@postacert.sanita.it.
Accettati solo i questionari inviati via Pec
«I questionari trasmessi da caselle non Pec – sottolinea il dicastero – non saranno presi in considerazione. Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2022. Non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di drospirenone e pamabromo, quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide), quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale, quantità di clonidina (S6) e quantità di derivati dell’imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmologico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenossazolina, indanazolina, nafazolina, ossimetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel programma di monitoraggio 2021 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolammina, pipradolo e sinefrina).
I derivati della cannabis
Infine, un’ulteriore puntualizzazione del Ministero riguarda i derivati della cannabis: «Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1°gennaio 2018». I farmacisti che devono inserire i dati possono compilare un modulo online presente all’indirizzo http://www.salute.gov.it/TutelaDoping. Le istruzioni per la compilazione dello stesso sono presenti invece sul portale ufficiale del ministero della Salute.