sacchetti-di-plastica-farmaciaCome noto, la questione dei sacchetti di plastica è stata alla base di aspre polemiche in Italia, che hanno coinvolto anche le farmacie, dal momento che tali bustine sono utilizzate anche per la consegna dei medicinali ai pazienti. Il ministero dell’Ambiente è tornato sull’argomento diffondendo una circolare interpretativa, datata 4 gennaio 2018, nella quale è stata fornita una serie di chiarimenti «in riposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito all’interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 9-bis del decreto legge 91/2017 convertito con la legge 123/2017».
Federfarma aveva sottolineato, in una recente circolare, «il passaggio che chiarisce la questione della cessione a pagamento alla clientela relativamente alle buste di plastica biodegradabili e compostabili, utilizzate in farmacia per la consegna al pubblico dei medicinali e degli altri prodotti. Su tale aspetto la circolare elimina ogni dubbio, ribadendo quanto già comunicato dall’associazione dei titolari di farmacia, in quanto conferma “l’obbligo di far pagare tutte le borse di plastica ammesse al commercio”». Inoltre, il documento «contrariamente a quanto affermato da alcuni articoli di stampa, evidenzia che tale obbligo riguarda le borse di cui all’articolo 226-bis del D.Lgs. 152/06, ossia le borse biodegradabili e compostabili, nonché le borse riutilizzabili. Ovviamente, la circolare ha ribadito l’obbligo di pagamento anche per le borse del successivo articolo 226-ter, ossia le cosiddette “ultraleggere”, utilizzate per gli alimenti». Federfarma aveva fornito di recente alcuni consigli per riconoscere le buste “biodegradabili e compostabili”: «È opportuno che le farmacie, come peraltro già fanno da tempo, si accertino della conformità di tale tipologia di sacchetti alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore, ad esempio chiedendo a quest’ultimo un’assicurazione scritta». Ma è anche utile sapere che «tra i sacchetti che non possono essere commercializzati ci sono in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”». Ciò poiché biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile.

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