sacchetti di plasticaIl decreto legge 91/2017 ha recepito una direttiva europea in materia di riduzione dell’utilizzo di buste di plastica in materiale leggero. Per le farmacie, la principale novità è rappresentata dal fatto che non sarà più possibile fornire buste di plastica alla clientela in modo gratuito; il prezzo di vendita deve risultare inoltre nello scontrino. Federfarma cita in proposito un prospetto elaborato da Assobioplastiche e Confcommercio «che riepiloga le tre tipologie di buste di plastica previste dalla normativa». Il secondo gruppo è quello costituito dalle borse “biodegradabili e compostabili” e, prosegue l’associazione di categoria, «riguarda direttamente le farmacie, in quanto si tratta di quelle borse che solitamente vengono fornite al cliente dalla farmacia per consentire il trasporto dei diversi prodotti acquistati (medicinali, cosmetici, integratori, prodotti per l’infanzia, ecc.). Occorre ribadire che anche tali borse di plastica biodegradabili e compostabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite».
«Tenuto conto – aggiunge Federfarma – che la tipologia di borse di plastica utilizzata dalle farmacie è nella maggior parte dei casi costituita da quelle “biodegradabili e compostabili” è opportuno che le farmacie, come peraltro già fanno da tempo, si accertino della conformità di tale tipologia di sacchetti alle norme di legge già al momento dell’acquisto da parte del fornitore». Come farlo? Si può chiedere a quest’ultimo un’assicurazione scritta, ma è anche utile sapere che «tra i sacchetti che non possono essere commercializzati ci sono in particolare quelli con le seguenti diciture: “biodegradabili al 100%” (o anche solo “Bio”, “Biodegradabile”); “ECM Biodegradabile” o “Sacchetto con additivo ECM”; sacchetto con additivo “EPI”; sacchetto “D2W” o sacchetto con additivo “D2W”». Ciò poiché biodegradabile non necessariamente vuol dire compostabile. Infatti, conclude l’associazione dei titolari di farmacia, «per capire se un sacchetto è legale o meno, occorre leggere le diciture che il produttore deve necessariamente riportare sulla busta, per attestare i requisiti in esame, ossia ad esempio, “compostabile” e “rispetta la normativa UNI EN 13432” o “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002”, ”Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici” ecc. Per maggiore sicurezza occorre cercare sul sacchetto i marchi degli organismi certificatori accreditati che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, come ad es. “OK Compost”, “Compostable” e “Compostabile CIC”». Per chi commercializza buste non conformi è possibile una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

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