La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del ministero della Salute ha inviato, venerdì 19 aprile 2019, alle rappresentanze della filiera, nonché agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome e al Comando carabinieri per la tutela della salute, una nota con oggetto «Sostituzione di un medicinale veterinario prescritto mediante la ricetta veterinaria elettronica». Ciò al fine di fornire chiarimenti in merito alle diverse possibilità che hanno i farmacisti nel sostituire il medicinale veterinario prescritto sul nuovo supporto elettronico, entrato in vigore martedì 16 febbraio, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attutivo firmato dal ministro della Salute Giulia Grillo.
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Nello specifico, si legge nella nota, «il decreto legislativo 193/06, di seguito indicato come decreto, con i commi 1 e 2 dell’art. 76 – Prescrizione di medicinali veterinari – fornisce due indicazioni chiare», in particolare che «è fatto divieto di fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti ed in quantità diversa da quella prescritta», ed inoltre che «i medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia». Il ministero evidenzia a tal proposito che «il medico veterinario, pur considerando la disponibilità sul mercato di confezioni dello stesso medicinale veterinario, con stesso dosaggio e forma farmaceutica, è tenuto a prescrivere la confezione con unità posologiche adeguate alla terapia ed al numero di animali», mentre, «il farmacista fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione».
Quindi, con riferimento alla sostituzione del medicinale veterinario, il ministero ricorda che «l’art. 78 del decreto – Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza – identifica due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario». La prima indica che «il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l’acquirente. Deve essere garantita l’identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione». La seconda, invece, che «il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l’urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L’assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista».
«In pratica – sottolinea il ministero – il primo comma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione», mentre, «il secondo comma, prevede un tipo di sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi». Nella circolare, infine, vengono forniti alcuni esempi di sostituibilità, i cui dettagli sono riportati nella nota allegata a questo articolo, nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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