L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Antonello Soro, Augusta Iannini, Giovanna Bianchi Clerici, Licia Califano, ha presentato martedì 7 maggio 2019 la Relazione sull’attività svolta nel 2018, al termine del settennato del Collegio presieduto dallo stesso Soro. Nel documento sono state illustrate le diverse attività su cui si sono diretti gli interventi dell’Autorità. Tra questi, uno in materia di comunicazione di dati sulla salute, riguardante un parere fornito ad un medico rispetto alle modalità di consegna delle ricette al paziente. Nello specifico, il medico chiedeva la fattibilità di poter esporre su una bacheca esterna al proprio studio, all’interno di un edificio e su esplicita richiesta del paziente, le ricette mediche prescritte in suo favore. A tal proposito il Garante ha ricordato che «tali modalità di consegna delle prescrizioni mediche non sono in linea con le indicazioni evidenziate dal Garante sul punto». Tali procedure «consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d’attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverglieli necessariamente consegnare di persona. Per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata».

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Sempre in tema di privacy, lo scorso aprile l’Autorità aveva risposto ad un altro quesito riguardante l’esposizione dei cartellini identificativi di fronte al pubblico, sul camice del farmacista. In particolare, all’Autorità era stato chiesto di «esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità dell’articolo 7 del Codice deontologico dei farmacisti con i principi contenuti nel regolamento Ue 679/2016 e, in particolare, con il principio di minimizzazione dei dati». Per l’occasione il Garante aveva risposto che «in termini generali, il trattamento dei dati personali di tipo “comune” è lecito qualora sia in concreto “necessario” all’esecuzione di un contratto o per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure qualora sia “necessario” per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Tali criteri devono essere osservati, pertanto, anche in caso di operazioni di diffusione di dati personali quali quelle consistenti nell’apposizione di dati direttamente identificativi su cartellini esposti al pubblico». Questi ultimi, inoltre, «possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché per migliorare il rapporto fra operatori e utenti».

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