Diecimila euro di sanzione dal Garante della Privacy a un medico che avrebbe esposto i dati dei pazienti al pubblico. Sono state riscontrate «rilevanti le violazioni alla normativa privacy nazionale ed europea riscontrate dall’Autorità nel procedimento avviato a seguito di una comunicazione del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute». Sembrerebbe la scena di un film, eppure è quanto avvenuto nel tortonese dove, secondo quanto descritto dalla stessa Autorità, il professionista «aveva appeso le ricette mediche con le mollette da bucato fuori dalla finestra dello studio, situato al piano terra su una pubblica via, rendendo così visibili a chiunque il nome degli assistiti e il contenuto delle prescrizioni».

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Ricette visibili e accessibili a tutti

Stando alle dinamiche segnalate, il Garante ha evidenziato che «dalla documentazione fotografica allegata alla segnalazione emergeva chiaramente che le prescrizioni mediche, non in busta chiusa, erano liberamente visibili e accessibili a chiunque si trovasse a transitare nei pressi del davanzale dello studio. Sulla condotta del medico il Comando aveva raccolto anche le informazioni di alcuni pazienti». Non sono bastate le memorie difensive del dottore né l’audizione lo scorso maggio, che ha portato il Garante a infliggere la sanzione e a ribadire la normativa in materia di trattamento dei dati: «In linea generale il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che può derivare dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati, o comunque trattati».

La normativa in materia di privacy

Con riferimento all’ambito sanitario, il titolare dei dati personali «deve garantire, anche nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. La legge sulla privacy stabilisce, per giunta, che le informazioni sulla salute non devono essere diffuse, potendo essere solo comunicate a terzi ma sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione del paziente stesso mediante una delega scritta».

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