Il Garante della protezione dei dati personali ha inviato al responsabile della protezione dei dati personali presso un’Azienda farmaceutica municipalizzata, una risposta in merito ad un quesito relativo all’obbligo, per gli iscritti all’Ordine dei farmacisti, di indossare i cartellini identificativi di fronte al pubblico.
In particolare, all’Autorità era stato chiesto di «esprimere il proprio parere in ordine alla compatibilità dell’articolo 7 del Codice deontologico dei farmacisti con i principi contenuti nel regolamento Ue 679/2016 e, in particolare, con il principio di minimizzazione dei dati». Inoltre, è stata posta la richiesta «di raccomandare al Consiglio nazionale dell’Ordine dei farmacisti di prevedere per il singolo farmacista la facoltà discrezionale, e non l’obbligo, di decidere, in base alle proprie esigenze concrete e operata una valutazione di opportunità, di indossare il cartellino identificativo contenente il proprio nome e cognome». Sottolineando in proposito che l’apposizione di dati direttamente identificativi sul cartellino espone «a successivi contatti per ragioni estranee all’attività lavorativa», che «soprattutto in farmacie ubicate in zone ad alto tasso di criminalità», possono esporre a «molestie» e a «pressioni».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Il Garante ha risposto che «in termini generali, il trattamento dei dati personali di tipo “comune” è lecito qualora sia in concreto “necessario” all’esecuzione di un contratto o per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, oppure qualora sia “necessario” per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Tali criteri devono essere osservati, pertanto, anche in caso di operazioni di diffusione di dati personali quali quelle consistenti nell’apposizione di dati direttamente identificativi su cartellini esposti al pubblico». Questi ultimi, inoltre, «possono rappresentare un valido strumento per garantire trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa nonché per migliorare il rapporto fra operatori e utenti».

In questo senso, prosegue l’Autorità, «alla luce del pubblico interesse connesso all’esercizio dell’attività svolta dai farmacisti si ritiene che, in termini generali, sussistano specifiche esigenze di personalizzazione ed umanizzazione del servizio reso, nonché di identificazione di coloro che operano in qualità di farmacista rispetto ad altre figure professionali che operano all’interno delle farmacie». Detto ciò, si dovrà però anche tenere conto di un «bilanciamento degli interessi», vista «la necessità di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza dei farmacisti stessi». In altre parole, dunque, secondo il Garante, i farmacisti – se ciò è motivato da rischi concreti – possono di fatto “modulare” le informazioni contenute nei cartellini identificativi.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.