«La normativa di recente introdotta (art. 11 decreto legge “Rilancio”) prevede che, a decorrere dal maggio 2020, a prescindere da qualsivoglia manifestazione di consenso dei cittadini, i dati di tutte le prestazioni sanitarie fruite vadano a confluire automaticamente nel Fascicolo sanitario elettronico. Ovviamente, limitatamente alle Regioni che hanno già attivato il Fse. Al riguardo, peraltro, sempre in relazione alle notizie circolate nei giorni scorsi, il Garante precisa che comunque, anche a seguito di tale alimentazione automatica del FSE, i dati sanitari dei cittadini non saranno accessibili al personale sanitario in assenza di uno specifico consenso del singolo cittadino». È quanto ha reso noto il Garante per la protezione dei dati personali, il quale è intervenuto con una nota di chiarimento in seguito a notizie circolate relative ad una presunta scadenza, l’11 gennaio 2021, entro la quale i cittadini avrebbero potuto manifestare opposizione all’inserimento dei propri dati nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse). Ciò precisando che «tale scadenza non esiste ed è priva di qualsiasi fondamento normativo».

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Le modalità di alimentazione del Fse

Un ulteriore chiarimento dell’Autorità riguarda l’alimentazione del Fse con i dati delle prestazioni sanitarie. In merito a questa possibilità, il Garante ha precisato al ministero della Salute che «l’ingresso nel Fascicolo sanitario elettronico sarebbe stato possibile solo a tre condizioni». Nel dettaglio, «avere proceduto a un’idonea campagna nazionale di informazione», «avere puntualmente informato i cittadini delle Regioni interessate sulle novità relative all’alimentazione del Fascicolo» e «avere riconosciuto a questi ultimi, dal momento in cui sono stati informati, un termine non inferiore a 30 giorni per manifestare la propria eventuale opposizione». Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, «non essendosi verificata nessuna di queste condizioni – conclude l’Autorità -, l’invio di comunicazioni alle singole amministrazioni regionali o al Garante, con le quali si rappresenta l’opposizione al citato popolamento, non risulta necessaria».

Le “Domande più frequenti” del Garante

Lo scorso settembre il Garante della privacy aveva pubblica l’elenco di “Domande più frequenti” relative al Fascicolo sanitario elettronico. Sebbene al tempo non avesse citato il dossier farmaceutico, tra i quesiti pubblicati, ai quali si rimanda per la consultazione integrale, quello relativo alle finalità del Fse. Il Garante evidenzia in proposito che il Fascicolo sanitario elettronico «persegue tre finalità: 1) di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione); 2) di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico); 3) di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria)». Un cenno al consenso da parte del soggetto interessato, secondo qui il Garante sottolinea che «una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo Fse. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso».

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