Quali sono gli adempimenti che la farmacia deve portare a termine al momento della presentazione della Distinta contabile riepilogativa? In che modo approcciarsi agli aspetti fiscali legati all’emissione del documento? A fornire una serie di chiarimenti sono gli esperti Roberto Santori e Cesare Pizza dello Studio associato Bacigalupo-Lucidi Sediva in Roma, secondo cui «la farmacia qui è tenuta ad assolvere a due adempimenti». Il primo «puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell’emissione – al momento della presentazione della Dcr – di uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non pagato”». Uno ulteriore «si traduce nell’obbligo di emettere lo scontrino definitivo all’atto dell’effettivo pagamento da parte dell’Asl, completando in tal modo ai fini dell’iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN». In tal modo «la farmacia può beneficiare – e non è poco – dell’esigibilità differita dell’iva relativa all’importo “contenuto” nella Dcr e rinviarne quindi il versamento all’effettivo incasso del corrispettivo».
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L’importo da battere sugli scontrini
Santori e Pizza aggiungono tuttavia che «il momento impositivo ai fini iva – e quindi anche quello dell’emissione dello scontrino “definitivo” – non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari come Credifarma per l’anticipo delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell’ente erogatore». Gli esperti evidenziano che «se è necessario precisarlo, l’importo da battere sugli scontrini è il valore esposto nella “distinta” nel campo “Totale” (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato nel campo “importo da liquidare”, che rappresenta la somma di quel che verrà nel concreto percepito: tali trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel conto economico, anche se per esigenze di semplificazione vengono riscosse in occasione della liquidazione della “distinta” senza per questo, però, ridurre né l’imponibile, né l’iva».
Rinunciare all’esigibilità differita
Un cenno va anche all’esigibilità differita, in base alla quale «per praticità è tuttavia consigliabile “rinunciare” – con riguardo, s’intende, al solo ammontare delle trattenute – all’esigibilità differita con il conseguente versamento (anche) dell’iva contenuta in questa modesta somma prescindendo perciò dall’effettivo incasso, e dunque, in sostanza, battere gli scontrini (quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi) per il solo importo indicato nel campo “importo da liquidare”, naturalmente corrispondente a quanto in realtà percepito».
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