personale farmacieQuali sono le regole in vigore (e future) per i rapporti di lavoro agevolati per l’impresa? Per rispondere alla domanda, che riguarda numerose realtà anche nel mondo della farmacia, lo studio associato Bacigalupo-Lucidi ha predisposto una piccola guida, firmata da Luisa Santilli.
Il primo punto affrontato è quello legato alla riduzione dei contributi Inps. Le farmacie che volessero assumere nuovo personale, si legge nel documento, possono infatti usufruire di una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi INPS (nel limite massimo annuale di 8.060 euro), qualora i lavoratori non siano stati occupati con contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione. La riduzione «spetta esattamente per 36 mesi, e si applica alle assunzioni operate nel corso del 2015, mentre per quelle effettuate dall‘1 gennaio 2016 i benefici dovrebbero essere ridotti dalla legge di Stabilità che verrà discussa in Parlamento a breve. Il beneficio compete sia per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato che per le trasformazioni di contratti a termine. Le tipologie di contratti a cui si applica sono: lavoro ripartito a tempo indeterminato; lavoro in somministrazione; contratti dei dirigenti. Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato, gli apprendisti e i lavoratori domestici. Il bonus non spetta per i dipendenti per i quali il datore di lavoro abbia usufruito di altre riduzioni contributive anche se in un precedente rapporto di lavoro».
Per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante, invece, «possono essere assunti giovani dai 18 ai 29 anni (fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età): la contribuzione a carico dell’azienda è pari all‘11,61%. Per le aziende fino a 9 dipendenti, per i primi tre anni, il contributo è pari all‘1,61%. La durata massima del contratto di apprendistato e di 3 anni». Inoltre, «se alla scadenza del contratto di apprendistato il lavoratore viene confermato, l’azienda ha diritto ad un ulteriore anno di riduzione contributiva (11,61%). Prima della scadenza del contratto di apprendistato il datore di lavoro che non intende confermare in servizio l’apprendista deve dare all’apprendista regolare preavviso». È previsto poi un ulteriore beneficio economico, «che consiste nella possibilità di inquadrare l’apprendista a due livelli inferiori rispetto alla qualifica da conseguire, esclusi tuttavia i dipendenti che devono raggiungere la qualifica di farmacista (livello primo CCNL di categoria). Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una formazione di base e trasversale per un massimo di 120 ore complessive nell’arco di un triennio, ridotte tuttavia a 40 per i laureati e ad 80 per i diplomati».
Ancora, lo studio legale si sofferma sui tirocini formativi extracurricolari: «Tra le varie figure tirocinio, quelle più utilizzate dalle aziende sono i tirocini formativi e di orientamento, che si possono attivare per chi ha conseguito un titolo di studio entro i 12 mesi (neodiplomati o neolaureati) e la durata massima del tirocinio e di 6 mesi. E i tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, che si possono attivare per inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, che vogliano imparare una nuova attività lavorativa per reinserirsi nel mercato del lavoro. La durata massima del tirocinio è di 12 mesi». Per entrambe le forme di tirocinio, «è previsto un orario di ingresso di 40 ore settimanali, ma l’azienda e il tirocinante possono convenire un orario diverso nel rispetto del limite massimo proprio di 40 ore settimanali. Gli oneri per l’azienda consistono nei costi di attivazione del tirocinio e nel rimborso spese stabilito dalla regione, che non è soggetto a contribuzione, mentre ai fini Irpef è equiparato al reddito di lavoro dipendente e dunque spettano le stesse detrazioni fiscali (a titolo di esempio, la regione Lazio ha stabilito un rimborso spese di 400 euro)».
Infine, esiste la possibilità di scegliere i tirocini “garanzia giovani”, che riguardano i lavoratori di età compresa tra 15 e 29 anni che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione. «Per poter attivare questa specifica tipologia è necessario che il giovane sia iscritto al programma “garanzia giovani” e che abbia stipulato il patto di servizio. La durata del tirocinio va da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi. La regione eroga il rimborso spese direttamente al giovane tirocinante e l’ammontare del rimborso (così come l’orario settimanale di ingresso in azienda, salvo accordi specifici tra impresa e lavoratore) varia anche qui da regione a regione. “Garanzia giovani” prevede anche degli incentivi mirati all’assunzione del tirocinante e pertanto, a conclusione del tirocinio, l’azienda ospitante che intende assumere il tirocinante potrà beneficiare del bonus che verrà riconosciuto in base al tipo di assunzione e secondo quanto stabilito dai provvedimenti regionali».

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