fatturato ssnFederfarma e il Sunifar hanno confermato «le linee di indirizzo e le indicazioni operative già fornite, ivi compresa la necessità di evitare che sul territorio vengano autonomamente avviate azioni giudiziarie, prescindendo dal coordinamento nazionale», in materia di modalità di calcolo del “fatturato SSN”. Alla fine di gennaio l’ufficio legislativo del ministero della Salute ha inviato agli assessorati di regioni e province autonome un parere in merito alle, con l’obiettivo di determinare il regime di sconti a favore delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato non superiore a 450.000 euro e delle urbane non sussidiate con fatturato non superiore a 300.000 euro. In particolare, era stato precisato che nel fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale devono essere compresi i farmaci ceduti in regime di SSN al netto dell’IVA, della quota di partecipazione alla spesa dovuta dall’assistito (c.d. ticket, sia la quota fissa che la differenza di prezzo), dello sconto, della “distribuzione per conto” e dell’assistenza integrativa. Federfarma e il Sunifar avevano sottolineato che «per quanto concerne specificamente l’assistenza integrativa a carico del SSN, secondo il ministero, “non può essere sottaciuto che, alla luce del decreto ministeriale del 3 dicembre 2010, la nozione di fatturato in argomento sembra debba essere interpretata come riferita esclusivamente alla erogazione dei farmaci in convenzione al netto dell’IVA, il che sembra deporre nel senso che, ai fini della determinazione del fatturato, non debba tenersi conto neanche delle prestazioni di assistenza integrativa”».
Quanto ai nuovi limiti di fatturato, era stato evidenziato che «la legge 122/2010 prevedeva per le farmacie rurali sussidiate con un fatturato in regime SSN non superiore a 387.342,67 euro e per le piccole farmacie con un dato non superiore a 258.228,45 euro l’esenzione dell’ulteriore sconto dell’1,82% (poi modificato in 2,25%). Il ministero ha affermato che i nuovi limiti si applicano anche a tale esenzione e che pertanto dal 1 gennaio 2018 le farmacie rurali sussidiate con un fatturato SSN non superiore a 450.00 euro e le farmacie urbane e rurali non sussidiate con fatturato annuo SSN non superiore a 300.000 euro, oltre ad applicare la scontistica agevolata ex legge 662/96 sono esentate dall’ulteriore sconto del 2,25%».
Federfarma ha inoltre fatto sapere che «avvalendosi dell’autorevole consulenza e patrocinio del prof. Massimo Luciani, si stanno valutando opportune iniziative legali per tutelare nel modo più efficace i diritti delle farmacie nei confronti di comportamenti delle ASL non conformi alle note indicazioni ministeriali».

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