La Federazione degli ordini dei farmacisti (Fofi) rende nota la posizione del ministero della Salute in merito all’esercizio contemporaneo delle professioni di farmacista e di biologo, anche al di fuori della farmacia. Lo scorso febbraio, infatti, la Fofi aveva chiesto con una nota ufficiale un parere al Ministero su tale argomento, su cui i professionisti spesso hanno palesato vari dubbi. La materia richiedeva chiarimenti in quanto regolamentata dell’art. 102 del RD 1265/1934 in cui si dichiara il divieto cumulativo “all’esercizio della farmacia” ma non espressamente, come fa notare la Fofi, all’esercizio della professione di farmacista.

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I dubbi interpretativi

Secondo l’art. 2 dell’R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265, «il conseguimento di più lauree e diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccetto l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie». In commento a tale articolo, la Federazione degli ordini dei farmacisti ha fatto presente al Ministero che ciò «porterebbe a ritenere che sia precluso l’esercizio contemporaneo, nella struttura della farmacia, della professione di biologo e di farmacista da parte dello stesso professionista, il quale potrebbe invece esercitare contemporaneamente (con la possibilità di doppia iscrizione all’albo dei farmacisti e dei biologi) la professione di biologo in luoghi diversi dalla farmacia stessa, ovverosia in luoghi diversi da dove esercita la professione di farmacista». A partire dal 2018, inoltre, l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi è passata dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute, riconoscendo pertanto la professione del biologo come sanitaria.

La risposta del ministero della Salute

Con nota del 9 marzo 2021, la Fofi ha evidenziato che «il Dicastero, nel sottolineare che l’art. 102 del Tuls “è rimasto invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018 la quale però all’articolo 9 statuisce il passaggio dell’alta vigilanza sull’Ordine Nazionale dei Biologi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute riconoscendo pertanto la professione del Biologo come sanitaria”». Inoltre il ministero della Salute «ha ribadito che la norma di cui al menzionato art. 102 “interviene sul cumulo soggettivo, ossia sul possesso di titoli diversi da parte della stessa persona: il divieto all’esercizio contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione sanitaria, in altri termini ricade sul singolo farmacista”». La Fofi infine precisa che «il biologo, abilitato e iscritto al relativo Ordine, può svolgere la propria attività di professionista sanitario presso le farmacie».

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