farmacista collaboratoreAd una farmacista che vanta un’esperienza di tirocinio presso una farmacia durata tre mesi è stato proposto un lavoro presso una parafarmacia. La professionista ha scritto alla rubrica Esperto Risponde di FarmaciaVirtuale.it, spiegando che le condizioni alle quali dovrebbe prestare servizio sarebbero le seguenti: 54 ore di lavoro settimanali, per una paga pari a 800 euro. «Al momento – ha spiegato – non ho visto il contratto, ma vorrei sapere se è possibile sforare le 40 ore lavorative, senza considerare l’eccedenza di straordinario. Vorrei sapere inoltre se posso rifiutarmi di farlo e far valere i miei diritti». A rispondere è Silvia Di Domenico, commercialista e revisore legale, che osserva: «In base a quanto indica nel suo quesito mi sorgono non poche perplessità riguardo al “contratto”, sia in riferimento all’orario di lavoro sia in riferimento alla retribuzione. Partiamo dalla prima questione. In via generale, e quindi indipendentemente dal CCNL applicato, l’orario massimo di lavoro è disciplinato uniformemente su tutto il territorio nazionale. Le fonti della normativa sono costituite in particolare dal Codice Civile e da ultimo dalla legge del 6 agosto 2008, numero 133. In base a tali norme è previsto che l’orario settimanale massimo sia pari a 40 ore; che in caso di lavoro straordinario, l’orario totale settimanale non possa superare comunque le 48 ore settimanali (quindi le ore di straordinario possono essere massimo 8 per un contratto full-time); e che il ricorso allo straordinario non possa essere “ordinario”, nel senso che non potrà comunque eccedere il monte ore annuale di 250 ore per singolo lavoratore». Esistono poi altri limiti in merito all’orario: «Il riposo giornaliero è pari ad 11 ore consecutive ogni 24 ore; quello settimanale è pari a 24 ore consecutive ogni 7 giorni; quello annuale è pari a 4 settimane di cui almeno due consecutive. Poiché, in caso di orario giornaliero superiore alle 6 ore, è obbligatoria una pausa, va da sé che il numero massimo di ore che si possono lavorare in un singolo giorno non dovrebbe essere superiore alle 12. Quindi, tutto quanto detto, l’orario di 54 ore settimanali non sembra in linea con la legislazione vigente». In merito alla retribuzione, poi, «non è indicato nel suo quesito né l’eventuale CCNL applicato, né il livello di inquadramento. Ad ogni modo, l’importo di 800 euro, che suppongo sia il netto, non mi sembra in linea con quanto previsto né dal CCNL delle farmacie private, né dal CCNL delle parafarmacie per quello che dovrebbe essere il corretto inquadramento del farmacista collaboratore a tempo pieno. E men che meno se a 54 ore settimanali».

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