lyoness-antitrustL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel suo bollettino n. 39 del 22 ottobre 2018, si è espressa in merito a due denunce pervenute da parte di una parafarmacia della provincia di Sassari e della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane. Ciò in merito alla distribuzione e vendita al pubblico presso il canale delle parafarmacie dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e degli alimenti per fini medici specifici.

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«Sulla base delle segnalazioni pervenute e della documentazione agli atti – spiega l’Antitrust – è emerso che le singole Regioni adottano prassi differenti in merito al rilascio alle parafarmacie dell’autorizzazione alla vendita al pubblico a carico del Servizio Sanitario. Vi sono, infatti, Regioni nelle quali si riscontra l’impossibilità per le parafarmacie di stipulare convenzioni con le Aziende sanitarie finalizzate alla vendita di tali tipologie di prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e altre, invece, che consentirebbero alle parafarmacie di erogare tali prodotti in regime di convenzionamento con il S.S.N. o il S.S.R.». Tra gli enti che hanno assunto una posizione negativa vengono citate in particolare la Regione Sardegna e la ASP di Catania. Con quest’ultima che «ha dato avvio, sulla base di un accordo stipulato dalla Regione Sicilia con Federfarma Sicilia, ad una procedura sperimentale di cosiddetta “distribuzione per conto” dei presidi e degli ausili, nonché degli alimenti per fini medici specifici, per Assistenza Integrativa Regionale, attraverso una piattaforma informatizzata appositamente creata e resa disponibile da Federfarma, che attualmente opera solo attraverso le farmacie del territorio». Al contrario, in senso opposto si sono mosse la Toscana e il Piemonte.

L’autorità ha quindi dapprima ricordato la normativa vigente in materia, quindi ha spiegato di avere «già in diverse occasioni sottolineato la rilevanza del canale delle parafarmacie nello sviluppo della concorrenza nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e dell’erogazione dei servizi connessi alle prestazioni sanitarie, sottolineando come escludere le parafarmacie dalla possibilità, riconosciuta alle farmacie, di offrire prodotti e servizi idonei ad ampliare la gamma della propria offerta al pubblico, e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza. Tali considerazioni valgono anche in ordine all’esclusione delle parafarmacie dalla distribuzione e vendita di dispositivi medici e degli alimenti per fini medici specifici». Perciò, «la prassi adottata da alcune Regioni che rifiutano di convenzionarsi con le parafarmacie per la vendita di dispositivi medici e di alimenti per fini medici specifici è suscettibile di una valutazione negativa sul piano concorrenziale, in quanto attua una discriminazione tra diversi canali di vendita. Tale discriminazione non trova il proprio fondamento nella disciplina applicabile. Non è rinvenibile, infatti, nell’ordinamento appena richiamato alcuna norma che disciplini in maniera tassativa i canali di vendita dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e di altri prodotti sanitari».

Infine, l’Antitrust osserva che «l’esclusione delle parafarmacie non può trovare giustificazione nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, tenuto conto del fatto che la legge impone anche all’interno delle parafarmacie la presenza di un farmacista». «Farmacia e parafarmacia si reggono sulla medesima figura del farmacista – ha commentato Marco Branca, presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane – e condividono la natura duale di imprenditoria e servizio: completezza professionale significa utilità sociale. Quindi limitare la prima significa azzoppare la seconda: danno imprenditoriale, ma soprattutto sociale». Pertanto, il dirigente auspica «che questi pareri vengano recepiti dalle varie regioni con sempre maggiore sollecitudine, nell’interesse del cittadino».

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