idoneita alla titolaritaSalvo eventuali modifiche che potranno essere introdotte con il decreto cosiddetto “milleproroghe”, a partire dal 1 gennaio 2017 sarà nuovamente necessario il possesso del requisito dell’idoneità per l’acquisizione della titolarità di una farmacia. A ricordarlo è stata nei giorni scorsi la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, che facendo riferimento alla circolare della stessa Fofi numero 9255 del 4 marzo 2015 ha ricordato: «Come noto, l’efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia di cui all’art. 12 della legge numero 475 del 1968 è stata differita al 31 dicembre 2016 per effetto di quanto disposto dal decreto legge numero 192 del 2014 convertito nella legge numero 11 del 2015. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, anche da parte dei farmacisti che intendano esercitare la titolarità in forma societaria (come da circolare federale numero 9380 del 29 maggio 2015) è necessaria solo l’iscrizione all’Albo». È bene ricordare che sono tuttavia escluse dall’applicazione della disposizione le sedi oggetto del concorso straordinario.
Secondo la normativa risalente al 1968, il trasferimento della titolarità della farmacia privata è consentito decorsi 3 anni dal conseguimento della stessa, e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all’albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Inoltre, l’articolo 12 della legge individua altri criteri e condizioni: in primo luogo, al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, è consentito l’acquisto di un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione. In secondo luogo, chi abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistata un’altra entro due anni, può acquistarne una nuova purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla Asl competente durante l’anno precedente l’acquisto (o abbia conseguito l’idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori). Inoltre, il trasferimento può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito l’idoneità, o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria. Infine, gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità, o sia risultato idoneo in un precedente concorso.

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