«La vigente normativa in tema di sconti praticati sull’acquisto dei farmaci, vieta concorsi, operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci e impone che l’eventuale sconto praticato dal venditore al dettaglio sia chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti (articolo 5 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n.223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)». È questa in sintesi la posizione della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico presso il ministero della Salute, in risposta a una richiesta di chiarimento inviata da Federfarma lo scorso novembre, alla luce della presenza di tale dinamica in una catena di farmacie.

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

I dispositivi e le legge vigenti

«L’art. 11, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – si legge nella nota del 30 dicembre 2020 -, prevede che le farmacie possano praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti, pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela». Nonostante ciò «le norme sopraccitate – evidenzia il dicastero – non consentono né alle farmacie, né agli esercizi commerciali, di applicare sistemi che, nell’intento di fidelizzare i clienti, realizzino discriminazioni fra gli stessi nell’applicazione degli sconti sull’acquisto dei farmaci. La ratio delle norme richiamate – si legge nel documento – è quella di evitare che pratiche commerciali finalizzate alla ricerca della clientela possano favorire il consumo dei medicinali o realizzare distinzioni, dirette o indirette, immediate o successive, tra clienti sul prezzo dei medicinali».

Il ruolo del bene farmaco nell’ordinamento

«Il bene farmaco, in quanto strumento di cura delle malattie, è oggetto nel nostro ordinamento di una disciplina speciale che, tra l’altro, mira ad impedire che tale prodotto sia oggetto di pratiche commerciali potenzialmente idonee a causarne un consumo errato o un abuso con effetti nocivi sulla salute. Più in particolare, il legislatore con il divieto di qualsivoglia operazione a premio o concorso connessa alla vendita di medicinali ha inteso impedire non solo, in concreto, che l’acquisto del medicinale sia condizionato da fattori diversi da quelli strettamente curativi, ma anche, a priori e più in generale, che il medicinale in quanto tale possa ricadere in meccanismi premiali rientranti sic et simpliciter in logiche concorrenziali e di consumo».

L’applicabilità delle disposizioni in vigore

Ne consegue che, alla luce di quanto esposto, «va da sé che la disposizione in questione sia applicabile non solo ai medicinali senza obbligo di prescrizione medica, ma anche ai medicinali prescritti dal medico». Con riferimento ai farmaci ceduti dalle farmacie per conto del Servizio sanitario nazionale, il ministero della Salute puntualizza che «come espressamente chiarito dal legislatore al richiamato art. 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.l, così come convertito in legge, non possono essere oggetto di sconto alcuno da parte del farmacista, non essendo il relativo costo sostenuto dall’acquirente».

La posizione del ministero della Salute

L’iniziativa di generare un buono sconto su eventuali transazioni che contengano medicinali erogati per conto del Ssn «sembrerebbe – conclude il ministero della Salute – non compatibile con le richiamate disposizioni, realizzando di fatto un meccanismo premiale, connesso, in quanto accessorio e indissociabile, alla vendita di medicinali, che determina un vantaggio economico (sconto indiretto) derivante dall’acquisto del medicinale, finanche a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di cui, peraltro, beneficiano non già tutti gli acquirenti, bensì solo coloro che intendano effettuare ulteriori acquisti, sia pure di beni diversi dai farmaci, nella farmacia medesima».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.