Quote di spettanza, l’Aifa fornisce ulteriori chiarimenti
L’Aifa fornisce ulteriori chiarimenti circa la corretta applicazione delle quote di spettanza in canali diversi dal canale assistenza farmaceutica convenzionata.
Questo articolo è stato pubblicato da oltre sei mesi.
«Le indicazioni relative alle quote di spettanza precedentemente evidenziate si riferiscono, come riportato, ai prezzi al pubblico e ai prezzi ex factory all’interno dei provvedimenti AIFA di P&R. Si chiarisce ulteriormente che, nei diversi casi in cui è prevista l’applicazione del margine di spettanza del 58,65%, questo deve intendersi riferibile al solo canale assistenza farmaceutica convenzionata». È quanto ha precisato l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) giovedì 11 marzo 2021, in seguito ai chiarimenti dello scorso gennaio, relativi all’applicazione delle quote di spettanza all’interno dei provvedimenti di P&R.
L’applicazione del margine in canali di versi dalla convenzionata
L’Aifa ha puntualizzato che «in tutti i casi in cui un acquisto si realizza in canali diversi da quello della convenzionata, si applica il margine del 66,65% per l’identificazione del prezzo ex factory, tenuto conto che, conformemente alle sentenze del CdS nn. 6724/2020 e 7533/2020, «…l’art. 13, comma 1, lett. b), del d.l. n. 39/2009, potrebbe trovare fondato motivo di applicazione solo in caso di […] medicinali che vengono dispensati ai pazienti attraverso le farmacie aperte al pubblico, nel canale della c.d. spesa “farmaceutica convenzionata”, in quanto solo in tale ambito i soggetti intermedi e finali della filiera vengono effettivamente coinvolti nella distribuzione del farmaco agli assistiti del S.S.N. e possono concretamente influire sulle dinamiche di mercato, acquisendo titolo all’ulteriore margine dell’8% loro riservato dalla citata disposizione di legge…».