«Una società che vende saponi liquidi cosmetici e gel igienizzanti non può fruire del regime Iva di favore, introdotto dal Decreto Rilancio, che prevede l’esenzione dell’imposta per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre e un’aliquota ridotta al 5% per quelle effettuate dal 1° gennaio 2021». È quanto fa sapere l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito sottoposto da un contribuente, motivato nella risposta 370 del 17 settembre. «Il prodotto commercializzato dall’istante – evidenzia l’Agenzia -, infatti, non rientra nella categoria dei “detergenti disinfettanti mani”, non essendo addizionato con sostanze destinate a eliminare batteri o virus, requisito che consentirebbe l’applicazione del beneficio».

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Il caso studio dell’Agenzia delle Entrate

Nel dettaglio «l’istante rileva in particolare che molte aziende stanno applicando i criteri forniti dalla circolare n. 12/2020 dell’Agenzia delle dogane e monopoli sulla “Riduzione aliquota Iva per le importazioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza Covid-19 Codici Taric”, a una generalità di prodotti rientranti nei semplici saponi liquidi». Tuttavia «l’articolo 124 del Dl Rilancio ha previsto l’Iva agevolata per le cessioni di determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fra cui i “detergenti disinfettanti mani”».

Saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti

«La circolare n.12/2020 delle Dogane – prosegue l’Agenzia –  ha poi individuato in riferimento ai tali beni i relativi codici TARIC, precisamente “ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex34013000, ex 34021200, nonché ex 380894”. La particella ex significa “una parte di” e di conseguenza, precisa l’Agenzia, occorre individuare all’interno della voce doganale, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124, Dl n. 34/2020. L’istante produce saponi liquidi cosmetici e gel cosmetici igienizzanti, rientranti secondo lui nel codice TARIC 3401 3000 che non richiama proprietà disinfettanti».

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, nel formulare il parere conclusivo, «ricorda la nota 2 al capitolo 34 della nomenclatura combinata approvata con il Regolamento di esecuzione (Ue)2018/1602 della Commissione, secondo la quale “2. Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi”». Ne consegue che, alla luce di quanto evidenziato, «considerando la finalità generale di tutela della salute pubblica alla base della disposizione agevolativa – conclude l’Agenzia -, ritiene che i semplici saponi con finalità di cosmesi, come quelli prodotti dall’istante, non addizionati quindi con disinfettanti, non possano fruire del regime Iva di favore introdotto dal Dl Rilancio ma debbano scontare l’aliquota ordinaria».

La richiesta di chiarimenti della Fofi dello scorso maggio

È utile rilevare che la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) aveva inviato lo scorso maggio una richiesta di chiarimenti all’Agenzia dell’Entrate sulla delimitazione prodotti esenti IVA fino al 31 dicembre 2020 e soggetti ad IVA al 5% dal 1 gennaio 2021. La Federazione aveva evidenziato che «la voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferisce ad una categoria di prodotti, di fatto inesistente, poiché con il termine “disinfettante” si indica un prodotto che, per qualificarsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC), mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione, possono anche esplicare azione igienizzante, come meglio chiarito dal Ministero della Salute nella nota del 20 febbraio 2019».

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