La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi) «in seguito alla pubblicazione del D.L. Rilancio (n. 34 del 19 maggio 2020), chiede urgenti delucidazioni ai fini dell’esatta individuazione dei prodotti indicati all’art. 124 in regime di esenzione IVA sino al 31 dicembre 2020 e soggetti ad IVA del 5% dal 1° gennaio 2021». È quanto si legge in una nota inviata dalla Fofi all’Agenzia delle Entrate ed ai ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico.

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Più nel dettaglio, la Federazione evidenzia che «la voce “detergenti disinfettanti per mani” si riferisce ad una categoria di prodotti, di fatto inesistente, poiché con il termine “disinfettante” si indica un prodotto che, per qualificarsi tale, deve essere registrato presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC), mentre i prodotti detergenti, nell’ambito della loro funzione, possono anche esplicare azione igienizzante, come meglio chiarito dal Ministero della Salute nella nota del 20 febbraio 2019 (cfr. all. 1)». In merito a tali caratteristiche la Fofi «chiede se oltre ai “disinfettanti”, registrati come PMC, siano soggetti ad esenzione/riduzione IVA anche i prodotti “detergenti” per le mani, non disinfettanti, (inquadrabili come gel o soluzioni igienizzanti) ed in particolare se si debba fare riferimento alla presenza di alcol in tali prodotti ed eventualmente se ci sia una percentuale minima da rispettare».

Nella stessa nota, la Fofi invia ulteriori richieste di chiarimenti che riguardano mascherine, soluzione idroalcolica in litri, strumentazione per diagnostica per covid-19, termometri ed infine provette sterili.

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