preparazioni magistraliLa decisione del ministero della Salute – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017 – con la quale si vietano la prescrizione e l’allestimento di preparazioni magistrali contenenti la sertralina e un’altra lunga serie di principi attivi, ha sollevato nei giorni scorsi un vespaio di polemiche. Sulla questione sono intervenuti Federfarma e la Fofi, chiedendo un incontro urgente con le autorità competenti in materia, e numerosi esponenti della categoria hanno reagito in modo negativo alla notizia. La farmacista Bianca Peretti e l’avvocato Danilo Montanari, per Farmacisti punto e a capo, hanno analizzato la questione spiegando che nel decreto ministeriale la decisione «è quella di vietare la possibilità di mescolare principi attivi farmacologici e prodotti erboristici, al fine di mascherarne la corretta percezione da parte del paziente. Correttamente, il decreto si riferisce alle preparazioni magistrali, in quanto espressamente all’articolo 1, comma 1, 2 e 3, nonché all’articolo 2 comma 1 (cioè in pratica in ciascun comma di cui é costituito il decreto) si circoscrive il divieto ad esse». «Appare – proseguono Peretti e Montanari – di tutta evidenza che, poiché la legislazione da tempo (decreto legislativo numero 2019 del 24 aprile 2006) definisce preparazioni magistrali quelle subordinate alla presentazione di ricetta medica (si veda anche la legge numero 94 dell’8 aprile 1998) e preparazioni officinali quelle preparate in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea, o di una Farmacopea nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione, il decreto ministeriale in oggetto riguarda esclusivamente le magistrali ed assolutamente non interessa le officinali». Inoltre si sottolinea che benché sia vero «che l’interpretazione legislativa possa essere opinabile», tuttavia in questo caso «non appaiono esserci dubbi relativi al contesto interessato per l’allestimento di prodotti erboristici salutistici da parte delle farmacie, poiché in tutti i commi dei due articoli del decreto si ribadisce l’ambito di divieto».

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