«Non solo il cittadino ha il diritto di delegare chicchessia all’espletamento di qualunque attività ritenga opportuna e senza vincolo alcuno, ma che tutte le sigle interessate dovrebbero sostenere e diffondere il ricorso della delega nell’interesse della salute dei cittadini e di una assistenza sanitaria territoriale più adeguata alle nuove esigenze della popolazione». Conclude così il parere di Danilo Montanari, legale cassazionista, contenuto in una nota inviata alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), a Federfarma e alla Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Nel documento, nel quale il legale inquadra la questione dal punto di vista giuridico, si legge che «la libertà di scelta di una farmacia da parte del cittadino è sancita dall’art. 15 della Legge 475/1968; ne consegue che il cittadino, esercitando la sua libertà di scelta, è anche libero di delegare chi vuole per espletare qualunque incombenza ritenga opportuno, senza alcun vincolo, tantomeno quello di necessità o urgenza».

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Il compito della farmacia

Dunque, alla luce di quanto evidenziato, «l’unico vincolo che impone il Codice Civile – si legge nella missiva – è quello per cui la delega abbia la forma giuridica dell’azione prevista; ne consegue che, da un punto di vista rigidamente legale, in questo caso non sarebbe neppure necessaria una forma scritta in quanto è possibile incaricare “a voce” una qualunque persona al ritiro delle ricette presso il proprio medico o a recarsi in farmacia per l’acquisto dei farmaci. Si può dire, tuttavia, che un mandato scritto evita errori e fraintendimenti». In aggiunta a ciò, il legale puntualizza che «preme altresì evidenziare come una delega gravi il delegato di un’assunzione responsabilità civile e penale ben precisa nei confronti del delegante e come tale assunzione di responsabilità elevi il livello e la qualità del lavoro svolto che cessa di essere meccanico per ​diventare molto più determinante per l’interesse del cittadino delegante: la farmacia si assume il compito oltremodo complesso di vegliare e affiancare i pazienti nell’aderenza alla terapia prescritta dal medico» e dunque «se il cittadino è il delegante e la farmacia è la delegata, è evidente che non esiste alcun conflitto di interessi che ponga dei veti alla sottoscrizione di tale delega: il cittadino delega la farmacia prescelta al fine di essere supportato nella gestione della terapia che gli ha prescritto il medico».

La delega «non costituisce violazione deontologica»

In merito a tale possibilità, «qualora un medico, dietro esibizione di regolare atto di delega, si rifiutasse di riconoscere l’autorità del delegato, commetterebbe una violazione di legge che consentirebbe a cittadino e farmacia di richiedergli un corposo risarcimento danni ed ulteriormente di denunciarlo all’Autorità Penale». Secondo Montanari infatti «la fattispecie in esame non costituisce violazione deontologica alcuna, perché rispetta in pieno il dettato dell’art.15 L. 475/1968 e conferisce al cittadino piena espletazione dei suoi diritti, in primis quello di conferire delega a chi gli pare, e cioè l’esatto contrario di quanto accade nei casi di accaparramento della clientela, nei quali la volontà del cittadino non trova nessuna collocazione o viene compressa».

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