Un ricorso depositato presso il tribunale amministrativo del Lazio dalle aziende farmaceutiche Kwidza Pharma Gmbh e Chefaro Pharma, contro il ministero della Salute e l’Aifamì, è stato accolto. L’azione legale puntava a chiedere l’annullamento di una nota dello stesso ministero, datata 15 settembre 2015, nella quale veniva indicata una rettifica in merito all’autorizzazione ad effettuare pubblicità sanitaria del “Bronchodual Sedativo e Fludificante”. «La srl Chefaro Pharma – spiegano i giudici amministrativi – in data 9 luglio 2015 ha avanzato all’intimato ministero un’istanza tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione ad effettuare la pubblicità del medicinale Bronchodual Sedativo e Fluidificante. Su tale istanza in un primo tempo (31 luglio 2015) si è pronunciato positivamente il ministero, avendo erroneamente considerato il farmaco in questione come farmaco di automedicazione o da banco (OTC), tuttavia, successivamente, la suddetta amministrazione, avendo appurato che il farmaco in questione pur non essendo soggetto a prescrizione medica non apparteneva ai farmaci da banco, ha adottato il contestato provvedimento di diniego, adducendo a sostegno che pur trattandosi di medicinale senza obbligo di prescrizione, lo stesso, tuttavia, non rientrava nella categoria dei farmaci di cui all’art.8, comma 10, lett. c-bis, del Dlgs n.537/1993, per i quali era consentita la pubblicità presso il pubblico».
L’azienda chiedeva di poter riottenere l’autorizzazione, e il Tar, accogliendo il ricorso ha di fatto acconsentito a pubblicizzare presso il pubblico un farmaco Sop, pur non appartenente alla categoria degli Otc. Secondo il tribunale, infatti, non esiste un divieto chiaro alla pubblicità dei medicinali Sop nel diritto del nostro Paese: ciò in quanto sia gli Otc che i Sop non sono dispensati dietro presentazione di ricetta medica e non basta a distinguerli – in termini di salute pubblica – il fatto che i secondi vengano venduti dietro consigli specifici da parte del farmacisti. Secondo tale impostazione, dunque, la pubblicità al pubblico risulta vietata unicamente nei confronti dei farmaci soggetti a prescrizione.
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