Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato lo scorso 5 dicembre sul proprio sito ufficiale le risposte alle domande più frequenti con le linee direttive sull’installazione di telecamere in luogo pubblico o privato. Lo stesso Garante ha spiegato che i chiarimenti sull’argomento si sono resi «necessari», a fronte dell’ormai vecchio provvedimento del 2010 che rispondeva in materia con «prescrizioni in parte superate» al Regolamento Ue 2016/679. Domande e risposte con cui l’Autorità cerca di fare luce sui “diritti e doveri” di chi intende effettuare registrazioni in luoghi pubblici, ma anche nella sfera domestica, e di chi si ritrovi soggetto a tali riprese.
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Le risposte alle domande degli utenti
Fra le risposte alle domande più frequenti «Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro?». In tal caso, la risposta è affermativa, fermi restando gli ambiti di utilizzo finalizzati alle esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. «Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere?», a cui il Garante risponde che l‘autorizzazione non è necessaria, perché basta un’informativa da affiggere, spiegano le Faq. Nelle domande selezionate a partire dalle richieste degli utenti, fra reclami e segnalazioni ricevuti dal Garante, ci sono anche quelle relative ai tempi dell’eventuale conservazione delle immagini acquisite. Per orientarsi vanno considerate le «finalità» della registrazione. Le 24 ore dovrebbero bastare ma «la conservazione dei dati – si legge nel documento -, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione». L’obiettivo, espresso nella nota del Garante, deve essere quello di responsabilizzare chi si occupa del trattamento dei dati personali mediante le riprese.
I tempi di conservazione delle immagini
L’autorità puntualizza poi che «l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione dell’impianto» e «i dati trattati – prosegue il Garante – devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite». Ad esempio, a fronte di un tempo più lungo di conservazione delle registrazioni, occorrono maggiori motivazioni. Non è necessaria l’autorizzazione per installare le telecamere, ma è obbligatoria l’informativa, anche tramite cartello affisso. L’informativa deve inoltre essere visibile nell’area di riferimento delle riprese. Colui che installa le telecamere ha poi il dovere di informare chi è il titolare del trattamento dei dati personali. E deve essere palesata la finalità del trattamento delle immagini, ciò insieme alla durata del periodo di conservazione delle registrazioni video.
Uno sguardo anche agli spazi privati
Venendo alla proprietà privata e all’installazione di telecamere in ambito condominiale, le Faq sono chiare: «È necessario in primo luogo che l’istallazione avvenga previa assemblea condominiale, con il consenso della maggioranza dei millesimi dei presenti». Qualora si voglia installare all’interno della propria dimora una smart cam, «in questi casi, i dipendenti o collaboratori eventualmente presenti (babysitter, colf, ecc) devono essere comunque informati dal datore di lavoro». Si rimanda alla lettura del documento pubblicato nella sezione “Documenti allegati”.
Documenti allegati
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