distribuzione-medicinaliIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un gruppo di farmacie con il quale si chiedeva l’annullamento del documento “Testo condiviso distribuzione medicinali”, pubblicato sul sito del ministero della Salute il 22 settembre 2016 e sottoscritto l’8 settembre 2016 anche da Aifa, Regione Lazio, Regione Lombardia (con allegati sottoscritti anche da Regione Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia) e varie associazioni di categoria. «I ricorrenti – si legge nella sentenza – gravano il documento nella parte in cui prescrive che, nell’ipotesi di farmacista titolare di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, i farmaci acquistati dalla farmacia non possono che essere ceduti al pubblico e non anche ad altri grossisti, atteso che la farmacia è deputata alla erogazione dell’assistenza farmaceutica e non potrebbe svolgere attività di vendita all’ingrosso di medicinali anche se il farmacista fosse in possesso della relativa autorizzazione». I giudici spiegano che l’Aifa ha in proposito eccepito «l’inammissibilità del gravame in quanto diretto a censurare un atto di carattere generale e programmatico, che sancisce un’intesa in ordine all’interpretazione e all’applicazione del quadro normativo di settore, insuscettibile di determinare in capo ai ricorrenti un pregiudizio immediato, il quale si verrà a concretizzare solo ove verranno concretamente adottati provvedimenti sanzionatori fondati su quella interpretazione». L’agenzia ha aggiunto che «analoghe conclusioni hanno preso la Regione Lazio e Federfarma».
Quindi viene ricordato che il “Testo condiviso. Distribuzione medicinali” «costituisce il punto di arrivo di un Tavolo tecnico sulle indisponibilità istituto il 2015 dall’AIFA e dal ministero della Salute, volto a sviluppare un progetto pilota di condivisione e di intensificazione delle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di distribuzione dei farmaci, mediante controlli sul territorio aventi l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento del sistema distributivo dei medicinali e di arginare fenomeni di distorsione, realizzati attraverso la violazione ovvero l’elusione della normativa di settore». Tuttavia, secondo il Tar si tratta di un documento dal «contenuto ricognitivo o meramente interpretativo»: già questo «vale a collocarlo fuori dall’area provvedimentale» e comunque «escluso dal novero degli accordi sostitutivi». Ne consegue «l’assenza di una lesività immediata e attuale dello stesso documento» e dunque la stessa inammissibilità del ricorso.

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