Le farmacie dislocate sul territorio regionale lombardo possono, su base volontaria, praticare il test Covid-19 ai cittadini. A far entrare in vigore tale possibilità è una nota della Direzione generale welfare programmazione farmaco e dispositivi medici presso la Regione Lombardia inviata agli enti regionali e alle associazioni di farmacisti, riferita alla Dgr recante “Disposizioni relative all’utilizzo di test antigenici (rapid diagnostics test ag-rdts – tampone nasofaringeo) per la sorveglianza covid-19”.

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Il rispetto dei requisiti

«L’effettuazione di tamponi rapidi antigenici presso la rete delle farmacie del territorio lombardo – si legge nella nota della Regione – è una prestazione extra-SSR ed è rimessa alla libera scelta del titolare della farmacia. Il farmacista può procedere all’esecuzione del tampone antigenico rapido, in presenza di una richiesta da parte del cittadino. Fermo restando la verifica dei requisiti di legge e le eventuali indicazioni nazionali in merito, il farmacista può individuare luoghi e modalità organizzative/gestionali per l’effettuazione del test antigenico rapido».

Gli oneri organizzativi a carico delle farmacie

In merito agli oneri organizzativi a carico delle farmacie, l’Ente regionale precisa che «l’attivazione di questo servizio può essere svolta all’interno della sede della farmacia o all’esterno della farmacia stessa (es: dispensario, sede data dal comune, camper, gazebo, container), ma in tutti i casi da parte del farmacista; devono essere osservate tutte le disposizioni che presiedono allo svolgimento di questa attività, con particolare riferimento a quelle relative alla sicurezza degli operatori coinvolti e alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione continua degli ambienti».

Modalità per l’erogazione del servizio

Quanto alle modalità, tra i requisiti richiesti dalla Regione «avere dimensioni e struttura tali da garantire idonei percorsi separati e spazi per l’attesa degli utenti nel rispetto delle regole distanziamento anti Covid-19», «disporre di procedure di sanificazione degli ambienti e dei dispositivi di protezione individuale degli operatori», «avere una organizzazione che preveda l’esecuzione, ove necessario, del tampone molecolare di conferma presso un laboratorio qualificato della rete regionale». Si rimanda alla lettura integrale della nota pubblicata nella sezione “Documenti allegati”.

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