Gestione Farmacia

Farmacie in Lombardia, via libera all’Accordo integrativo regionale correlato all’Acn

È stata approvata la delibera di Regione Lombardia con l’Accordo integrativo regionale correlato all’Acn. Indennità di residenza alle rurali e contributo di solidarietà per gli esercizi a basso fatturato.


La Giunta regionale della Lombardia, nella seduta del 27 luglio 2026, ha approvato la delibera n. XII/6587 con cui dà attuazione all’Accordo integrativo regionale (Air) correlato all’Accordo collettivo nazionale (Acn) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. Il provvedimento, proposto dall’assessore Guido Bertolaso, ha recepito le disposizioni nazionali che richiedono la declinazione a livello locale e ha stanziato risorse complessive per 2.866.900 euro per l’annualità 2026. Una quota di 1.766.900 euro è destinata all’indennità di residenza per le farmacie rurali, mentre 1.100.000 euro alimentano il Fondo regionale di solidarietà riservato agli esercizi con fatturato annuo inferiore a 300mila euro, sia rurali che urbani. L’intesa è stata sottoscritta con Federfarma Lombardia, in persona della presidente Annarosa Racca, e con Assofarm/Confservizi Lombardia, rappresentata dal delegato regionale Renato Acquistapace. L’accordo ha durata triennale e rimarrà efficace fino alla stipula del successivo Acn.

Modalità aggiornate per l’accesso ai fondi e i criteri di erogazione

L’Air ha definito nel dettaglio i parametri per la determinazione dell’indennità di residenza in favore dei titolari, dei direttori responsabili e dei gestori provvisori delle farmacie rurali. Dal 2026, l’indennità è calcolata sulla base di quattro indicatori di disagio: il fatturato complessivo ai fini Iva, la popolazione della località in cui è ubicata la farmacia, la distanza dal capoluogo di provincia calcolata sulle tabelle Aci e il numero di turni notturni effettuati nell’anno. A ciascun parametro è attribuito un punteggio secondo la tabella prevista dall’articolo 17 dell’Acn: la farmacia deve ottenere un punteggio minimo di 2 in ciascun indicatore per accedere al contributo. Il punteggio complessivo, fino a un massimo di 100, determina il valore dell’indennità, che varia da 100 euro per la fascia compresa tra 2 e 7 punti fino a 6mila euro per punteggi superiori a 80. Per le farmacie uniche site in isole minori è prevista una maggiorazione del 40% del punteggio, mentre per quelle che gestiscono dispensari per almeno undici mesi all’anno e per non più di venti ore settimanali la maggiorazione è del 20%. Il punteggio viene invece ridotto del 50% per le farmacie con fatturato Iva superiore a 600mila euro. Le domande devono essere presentate alle Ats territorialmente competenti entro il 30 aprile di ogni anno, con erogazione prevista entro il 30 giugno. Il Fondo regionale di solidarietà è destinato alle farmacie con fatturato annuo inferiore a 300mila euro: a queste spetta un contributo annuo calcolato come rapporto tra la quota disponibile e il numero degli aventi diritto, mentre per quelle con fatturato sotto i 150mila euro il contributo è raddoppiato. La domanda va inoltrata entro il 30 marzo e l’erogazione avviene entro il successivo 30 giugno.

Ricadute operative per le farmacie lombarde

L’accordo ha integrato anche le modalità di presentazione delle ricette e la gestione della Dcr-Fur, puntando alla completa dematerializzazione del flusso documentale entro il 2027. Dal 2026, è prevista la sperimentazione della digitalizzazione del sacco ricette, grazie all’utilizzo obbligatorio delle soluzioni di firma e trasmissione delle immagini contemplate nella Convenzione per la piattaforma Siss, già rinnovata per il periodo 2025-2030 con la delibera n. XII/3789/2025. La liquidazione delle competenze per la dispensazione dei farmaci deve avvenire entro la fine del mese di trasmissione della Dcr, con accredito bancario effettivo e valuta fissa alla farmacia. L’acconto previsto dall’Acn viene erogato entro il 15 marzo, mentre il conguaglio è effettuato in sede di contabilizzazione delle competenze del mese di dicembre. Per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di sciopero, l’Air stabilisce che il contingente di farmacie tenute a garantire le prestazioni indispensabili sia individuato dalle Ats sulla base della turnazione già prevista dai provvedimenti locali, con comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai singoli interessati almeno cinque giorni prima della data dello sciopero. La farmacia inclusa nel contingente può chiedere la sostituzione entro le ventiquattro ore successive alla comunicazione. I competenti uffici della Direzione Generale Welfare emaneranno circolari esplicative per le indicazioni operative necessarie all’attuazione del provvedimento, che sostituisce integralmente la precedente delibera n. X/3768/2015 in materia di indennità per i farmacisti rurali.

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