ricorso di una farmacistaIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile un ricorso presentato da una farmacista, con l’obiettivo di annullare alcune deliberazioni della Regione Puglia del 2015 e del 2016, con le quali venivano istituite due sedi farmaceutiche nel Comune di Bari e veniva rivista la pianta organica. In particolare, veniva chiesta la revoca di una deliberazione che disponeva «che le nuove sedi farmaceutiche n. 98 e n. 99 del Comune di Bari sopra descritte saranno assegnate ai candidati inseriti nella graduatoria del concorso di cui alla D.D. n. 261/2011, pubblicata sul BURP n. 107/2011». Secondo la farmacista, il Comune avrebbe dovuto pubblicare un nuovo bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti (inoltre, la professionista «avverso gli atti impugnati ha dedotto una serie di vizi di illegittimità»). La Regione ha spiegato che «la disposizione di assegnare la sede farmaceutica di nuova istituzione ai candidati inseriti nella graduatoria dell’ultimo concorso ordinario, era già puntualmente prevista in una deliberazione del 2015, che «non era stata impugnata dalla ricorrente nei 60 giorni a partire dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale». Un punto di vista che i giudici amministrativi hanno ritenuto essere «fondato»: «La deliberazione prevedeva in modo chiaro ed inequivocabile che le nuove sedi da istituire sulla base dei dati ISTAT relativi all’anno 2014 sarebbero state assegnate ai candidati inseriti nella graduatoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 261 del 2011. L’interessata avrebbe pertanto dovuto impugnare nei termini la deliberazione del 2015, in quanto la stessa era direttamente lesiva della sua situazione giuridica soggettiva. Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile per tardività, perché non impugnata nel termine di sessanta giorni dalla sua conoscenza e, conseguentemente, inammissibile nei confronti della deliberazione del 2016, per non aver impugnato nei termini l’atto presupposto».

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