Le principali rappresentanze delle parafarmacie marchigiane hanno avviato congiuntamente un’azione legale contro la Regione Marche che, dopo una prima delibera autorizzativa, ha negato al settore l’autorizzazione di eseguire tamponi per Covid-19 nei propri presidi. «Le parafarmacie delle Marche – si legge in un comunicato stampa a cura delle rappresentanze del settore – sia attraverso le proprie sigle di rappresentanza, Movimento nazionale liberi farmacisti (Mnlf), Federazione nazionale parafarmacie italiane (Fnpi), Confederazione unitaria delle libere parafarmacie italiane e Unione nazionale farmacisti titolari di sola parafarmacia, sia come singole parafarmacie, si sono opposte alla decisione del tribunale amministrativo delle Marche. Rappresentati legalmente dall’avvocato Daniele Granara, professore aggregato di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Genova e di Diritto regionale presso lo stesso ateneo e presso l’Università degli Studi di Urbino, dopo il respingimento del ricorso da parte del Tar si sono appellati al Consiglio di Stato».
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Il Consiglio di Stato rimanda la questione a ulteriori approfondimenti
La sentenza del Consiglio di Stato non si è rivelata risolutiva ma ha preso in esame alcune questioni da riesaminare di fronte al Tar e, se necessario, anche davanti alla Corte di Giustizia Ue. «Ritenuto che l’interesse cautelare degli appellanti – si legge nella sentenza -, peraltro correlato alla lesione patrimoniale derivante dal mancato esercizio di una specifica attività, può trovare adeguata tutela attraverso la sollecita trattazione del merito dinanzi al Tar, tenuto conto della complessità delle questioni di principio rilevanti nella presente controversia, attinenti alla definizione degli ambiti entro cui può svolgersi l’attività delle parafarmacie, e della necessità di approfondimento, eventualmente anche attraverso la sottoposizione alla Corte di Giustizia Ue della questione interpretativa, prospettata dagli appellanti (…), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione terza), accoglie l’appello (ricorso numero: 7294/2021) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tar, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.».
Parafarmacie soddisfatte della sentenza
La reazione delle parafarmacie alla sentenza del Consiglio di Stato è stata positiva e ritenuta un passo importante verso il riconoscimento del ruolo del settore. «Le Associazioni che hanno promosso il ricorso – dichiarano le stesse – esprimono il proprio apprezzamento per la sentenza che interpretano come tappa importante di una battaglia di giustizia e libertà. Battaglia che annunciano verrà combattuta sino in fondo anche a tutela di tutti quei cittadini che in questi ultimi mesi hanno faticato non poco per poter eseguire un test antigenico». Le parafarmacie si sono dette, inoltre, soddisfatte di due punti evidenziati nella sentenza. «Il Consiglio di Stato – si legge nel comunicato stampa della Fnpi e dell’Mnlf -, pur accogliendo positivamente il ricorso, non dirime pienamente la questione ma fissa due importanti punti. Il primo è il riconoscimento della rilevanza dei principi posti alla sua attenzione, reputati meritevoli di approfondimento, anche ricorrendo alla Corte di Giustizia Ue. Questo perché, se a eseguire i test sono laureati come quelli che operano in farmacia e dispongono di locali a norma, il diniego mal si giustifica nel corso di un’emergenza sanitaria come quella causata dal virus. Il secondo punto importante evidenziato è il danno patrimoniale subito dalle parafarmacie».
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