Locazione studio medico e IVA: come posso risparmiare? | Quesito

Fino ad oggi ho applicato l’iva sui canoni di affitto, ma ora ho saputo che una recente modifica ha reso queste locazioni esenti e vorrei pertanto sapere come posso fare per far risparmiare l’iva ai medici, visto che per loro è un costo.
Il d.l. 83/2012, convertito in l. 134/2012, ha in pratica riscritto ex novo il regime iva delle locazioni e cessioni di fabbricati.
Per effetto delle modifiche operate, dal 26 giugno 2012 le locazioni dei c.d. “immobili strumentali per natura” – ai quali appartengono anche gli “A10”, sempreché indicati nel libro inventari, considerati fiscalmente come strumentali anche se non utilizzati per l’attività (e, quindi, come locali farmacia) ma dati in locazione a studi medici – sono diventate esenti a meno che il locatore opti per l’applicazione dell’imposta nel contratto stesso.
Prima di quella data, invece, tali locazioni erano obbligatoriamente imponibili poiché effettuate nei confronti di soggetti passivi ( i medici) con pro-rata di detrazione pari o inferiore al 25%.
Ora, come ha chiarito di recente la stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 22/E del 28/06/2013), per i contratti di locazione in corso al 26/6/2012 i locatori che non hanno più interesse ad applicare l’iva in fattura possono assoggettare i canoni al (nuovo) regime naturale di esenzione con efficacia vincolante per tutta la durata residua del contratto, redigendo un atto integrativo dell’originario contratto di locazione – che, in pratica, altro non contiene che questa manifestazione di volontà – da registrare, per conseguirne ovviamente una “data certa”, con il pagamento dell’imposta in misura fissa di € 67,00.
Questo consentirà, per l’appunto, di fatturare senza iva i canoni successivi a tutto vantaggio degli inquilini per i quali, come ricorda anche il quesito, l’iva – in quanto medici – non è detraibile.
Né peraltro si produrrebbero effetti negativi in capo alla farmacia.
E infatti, se è pur vero che quest’ultima, venendo a svolgere un’attività esente ai fini dell’iva, potrebbe subire in linea di principio una riduzione della percentuale di detrazione pari al rapporto tra i ricavi esenti (gli affitti, evidentemente) ed il totale dei ricavi (art. 19-bis DPR 633/72), tuttavia agli effetti pratici il peso di questi canoni sul totale dei ricavi della farmacia è così trascurabile da non compromettere significativamente il diritto alla detrazione – o addirittura da non comprometterlo affatto se tale percentuale non supera lo 0,50 – a fronte (ricordiamolo) di una maggiore soddisfazione dei locatari.
(Studio Associato)