L’avvocato Gustavo Bacigalupo, dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi, ha risposto ad un quesito in materia di competenze sul decentramento delle sedi farmaceutiche. La domanda posta al legale spiegava che «una norma della nostra legge regionale (non si specifica quale nel testo, ndr) attribuisce tuttora alle Asl molteplici funzioni in materia di farmacie, compreso il loro decentramento e questo sta creando contrasti soprattutto con gli uffici comunali che ritengono che esso sia di loro competenza, perché da ricomprendere nella revisione della pianta organica. La Regione, nonostante sia stata interpellata più volte, non ha dato nessun riscontro ufficiale».

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«L’art. 11 del Decreto Crescitalia – ha risposto Bacigalupo – ha introdotto il principio fondamentale che riserva ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico: è stata dunque ad essi conferita dal legislatore statale ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della cosiddetta pianta organica, con tutti i poteri che vi ineriscono». Inoltre, il Consiglio di Stato «ha precisato nella fondamentale decisione n. 2379/2018 che “i medesimi principi devono essere applicati (anche) alla disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe senso demandare ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale”». Secondo l’avvocato è in questo senso che vanno perciò interpretati anche «sia il quarto comma dell’art. 1 della legge 475/68 (che unitamente ai commi successivi detta la disciplina generale in tema di spostamento della farmacia nella sede), sia l’art. 5 della legge 362/91 sul decentramento della sede. Ma al tempo stesso devono fatalmente essere considerate caducate di diritto, proprio perché in contrasto con norme statali di principio sopravvenute e perciò ai sensi del terzo comma dell’art. 111 Cost., le previgenti disposizioni regionali di dettaglio che prevedano diversamente».

In altre parole, le norme regionali antecedenti non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore della disciplina nazionale, «alla stessa sorte sembrano naturalmente destinate anche le disposizioni del provvedimento regionale che deroghino alla competenza comunale con riguardo ad altre funzioni sempre inerenti al servizio farmaceutico territoriale. Sono stati necessari alcuni anni perché si giungesse a questa conclusione ma che le cose stessero esattamente in questi termini era apparso chiaro sin dalla prima lettura della legge di conversione del Decreto Crescitalia». Ciò nonostante, il legale sottolinea che esiste comunque un problema: «Alcune Regioni vi hanno provveduto presto e brillantemente, ma altre non hanno ancora adeguato a questi principi il proprio ordinamento sezionale, creando nei fatti lo scompiglio che stiamo vedendo, come se già il settore non fosse traversato da mille problemi». Nello specifico del quesito posto, infine, Bacigalupo ritiene che «visto il dato testuale della legge regionale, un ricorso al Tar sembra a questo punto quasi inevitabile, che siano disposti (o non disposti) i richiesti decentramenti di sede e qualunque sia l’amministrazione che li disporrà (o non li disporrà)».

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