studi-settore-farmacieIl direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che individua i 155 studi di settore per i quali è consentito, per l’anno 2017, l’accesso al “regime premiale”. Come noto, quest’ultimo è previsto per i contribuenti che dichiarano anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (i cosiddetti “contribuenti congrui”).
Federfarma ha ricordato in proposito che a loro vantaggio vanno l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno); l’ammissione dell’accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. Ciò a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e che la sua posizione  risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.
«Ora – specifica l’associazione di categoria – con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 giugno 2018, sono stati confermati, anche per il periodo di imposta 2017, i criteri previsti per il 2016».  Come spiegato ai propri lettori da FarmaciaVirtuale.it, è bene ricordare in ogni  caso che si tratta dell’ultimo anno di applicazione degli studi di settore, prima del passaggio agli “Indicatori Sintetici di Affidabilità” (ISA). L’associazione dei titolari di farmacia precisa che per accedere al regime premiale è necessario risultare non solo “congrui” ma anche “coerenti”: «La coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per entrambe le categorie reddituali; nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza deve sussistere per entrambi gli studi; deve essere stato assolto l’obbligo di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore».

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