Studentessa di farmaciaIl Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto un ricorso presentato da una studentessa con il quale si chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di un provvedimento del luglio 2018 con il quale l’università Sapienza di Roma «aveva rigettato un’istanza di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, con esonero dal sostenimento del test di ammissione, previa valutazione del curriculum studiorum inoltrata da parte ricorrente». Quest’ultima ha anche chiesto l’annullamento di un avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, e in odontoiatria e protesi dentaria, adottato il 18 ottobre 2018, nella parte in cui esso prevede «che le richieste di trasferimento possano essere avanzate esclusivamente dagli studenti iscritti ai medesimi corsi di medicina e odontoiatria i quali richiedono il trasferimento provenienti da altri atenei italiani e atenei esteri; dagli studenti iscritti al corso di medicina i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso di odontoiatria per anni successivi al primo e viceversa; da coloro che sono già laureati in medicina i quali richiedono il riconoscimento in odontoiatria e viceversa».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Allo stesso modo è stato chiesto di annullare «la graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2018/2019, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale». I giudici amministrativi hanno deciso – «ritenuto che l’istanza della parte ricorrente (già al terzo anno del corso di laurea in farmacia con vari esami superati) di iscrizione al corso di laurea in medicina in anno successivo al primo, senza sostenere il test di ingresso, debba essere rivalutata, alla luce della giurisprudenza della sezione» e «tenuto conto dei crediti formativi maturati e della disponibilità di posti per l’anno di possibile immatricolazione» – di accogliere la domanda, ai fini del riesame. La trattazione nel merito del ricorso verrà fissata in seguito.

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.