split payment farmaciaL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di essere «a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito nella legge 21 giugno 2017 n. 96», soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto “Split payment”. «Tale disposizione – precisa l’authority – si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 luglio 2017. Si ricorda, pertanto, che all’interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura”, l’esigibilità IVA deve recare la dicitura “S (Scissione dei pagamenti)” invece di “I (esigibilità immediata)”.
Lo stesso Garante Antitrust ha specificato inoltre che l’istituto, «svolgendo esclusivamente attività istituzionale (non commerciale), non opera come soggetto passivo d’imposta e non è quindi assoggettato al meccanismo del reverse charge previsto all’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 (circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015)». È proprio dal mese di marzo di due anni fa che l’Autorità non accetta più fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. A tal fine, il Codice Univoco Ufficio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: UFF1VB.

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