Sostanze dopanti, il ministero ricorda il termine del 31 gennaio 2019
Dopo la Fofi, il ministero della Salute sottolinea l’importanza di comunicare le sostanze dopanti utilizzate nelle preparazioni galeniche entro il 31 gennaio.
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«Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006, i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2019, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee». E’ quanto comunica il ministero della Salute, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del vademecum a cura della Fofi, nell’ambito degli adempimenti da effettuare in chiusura ed in apertura di ogni anno. La Federazione aveva ricordato che «in base a quanto previsto dal DM 24.10.2006 ss.mm.ii., i farmacisti sono tenuti a trasmettere, esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio 2019, al ministero della Salute, i dati riferiti all’anno 2018 relativi alle quantità utilizzate e vendute di ogni singolo principio attivo vietato per doping, secondo le modalità indicate sul sito Internet del Ministero della Salute all’indirizzo www.salute.gov.it, nella sezione “Antidoping” (ove è possibile scaricare il modulo per la trasmissione dei dati e le relative istruzioni per la compilazione e l’invio)».
Con riferimento alle modalità operative, il ministero della Salute conferma che «la trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it», sottolineando a tal proposito che «i questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione», da inviare entro il 31 gennaio 2019. Inoltre, il ministero specifica che «non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle quantità di alcool etilico utilizzate, ai sensi del decreto 19 maggio 2005 citato in premessa, quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa e quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo, ai sensi del DM 3 febbraio 2006».
Per poter procedere all’invio della comunicazione è necessario compilare il modulo on-line alla pagina opportunamente predisposta, alla pagina http://www.salute.gov.it/TutelaDoping/, disponibile a partire dal 1 gennaio 2019. I farmacisti possono consultare le istruzioni per la compilazione del modulo e l’elenco elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping, allegati in seguito.
Documenti allegati:
– Istruzioni per la compilazione del modulo
– Elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping