È durato poco più di un giorno il frangente nel quale, durante la conversione in legge del dl Calabria, diversi deputati hanno provato a reintrodurre alcuni emendamenti volti a restringere il campo di applicazione dell’attuale legge sulla concorrenza. Il primo, presentato da Giorgio Trizzino, recante «Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie», è relativo all’introduzione dell’obbligo del 51% di quote nelle disponibilità di soci farmacisti iscritti all’Albo. Nello specifico, «1. All’articolo 7 della legge 362/91, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Almeno il 51% del capitale delle farmacie deve essere in mano a farmacisti iscritti all’Albo. Il venir meno di questa condizione costituisce causa di scioglimento delle società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza di soci farmacisti professionisti entro un termine di 6 mesi. Le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto avranno 36 mesi per adeguarsi alle nuove norme» e «2. Le società di cui al comma 2-bis dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come introdotto dal comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi alle norme del medesimo comma 1 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente». Tale proposta emendativa, dichiarata inammissibile per estraneità alla materia, aveva come altri firmatari i parlamentari Troiano Francesca, Volpi Leda, Baroni Massimo Enrico, Bologna Fabiola, D’Arrando Celeste, Lapia Mara, Lorefice Marialucia, Mammì Stefania, Menga Rosa, Nappi Silvana, Provenza Nicola, Sapia Francesco, Sarli Doriana, Sportiello Gilda.
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Un altro emendamento, anch’esso dichiarato inammissibile per estraneità alla materia, è stato presentato dal parlamentare Nicola Provenza, recante «Disposizioni in materia di sostegno per le attività delle farmacie», nello specifico: «1. All’articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i commi 158 e 159 sono sostituiti dai seguenti: 158. I soggetti di cui all’articolo 7, al comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 5 per cento delle farmacie esistenti nel territorio di un medesimo comune e comunque non più del 10 per cento delle stesse su base nazionale. Tale disposizione trova applicazione anche nei confronti delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti di cui ai precedenti due periodi sono tenuti ad adeguarsi alle modifiche apportate dal presente comma entro trentasei mesi dalla suddetta data, qualora a tale data essi controllino un numero di farmacie eccedente il limite di cui al primo periodo» e «159. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal primo periodo del precedente comma, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta la procedura di diffida e le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In luogo delle sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in caso d’inosservanza del terzo periodo del comma precedente, la medesima Autorità applica una sanzione di 100.000 euro per ogni esercizio di farmacia di cui il soggetto sia titolare e che risulti eccedente rispetto al limite di cui al primo periodo del comma 158».
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