«La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è 47,1617%», sulla base di un nuovo provvedimento «che modifica la percentuale già determinata in precedenza con il provvedimento dell’11 settembre scorso». A farlo sapere è l’Agenzia delle Entrate, la quale sottolinea che «in base a quanto stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 luglio 2020, la percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, pari a 1.278.578.142 euro. Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, risultato pari al 15,6423%, ora viene ricalcolato, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603milioni euro (200milioni euro inizialmente stanziati, più 403milioni euro aggiuntivi) e vengono rideterminati i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza».

[Se non vuoi perdere tutte le novità iscriviti gratis alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Arriva nella tua casella email alle 7 del mattino. Apri questo link]

Quali sono le spese ammissibili?

Il provvedimento si applica alle spese sostenute in tutto il 2020 e ad una previsione di eventuali spese future, necessarie alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa, per l’acquisto di Dpi, come come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea comprare prodotti detergenti e disinfettanti, le spese relative a dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione e infine gli importi sostenuti per acquistare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Dispositivi per telemedicina esclusi dal bonus

In risposta ad un quesito, l’Agenzia delle Entrate aveva sapere che non è applicabile a dispositivi utilizzati per il servizio di telemedicina. «Gli esempi forniti dal legislatore – aveva spiegato l’Agenzia – e la ratio della norma agevolativa, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza, portano a escludere dal credito d’imposta introdotto dal “decreto rilancio” le spese sostenute per l’acquisto di un’apparecchiatura che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizi di telemedicina». Secondo l’Agenzia, infatti, «i dispositivi citati dalla norma sono quelli volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus Sars-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza. Ciò, in considerazione dell’esemplificazione offerta dal legislatore (“barriere e pannelli protettivi”) e della ratio dell’agevolazione, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza».

© Riproduzione riservata

Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia

Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.

Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.