Tra le misure messe in atto per garantire il funzionamento delle attività professionali e commerciali, alla luce delle norme per il contenimento della diffusione di Covid-19, rientrano quelle di sanificazione preventiva e protezione mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Per far fronte agli oneri derivanti dall’implementazione di tali accorgimenti, un provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso luglio aveva fissato i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un credito di imposta sanificazione.

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L’invio della comunicazione attraverso i canali telematici

Con riferimento alla possibilità di ottenere il credito sanificazione, l’Agenzia delle Entrate fa sapere che «entro lunedì, 7 settembre, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del Terzo settore, che hanno sostenuto o pensano di sostenere costi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, per prenotare il bonus previsto dall’articolo 125 del Dl Rilancio, devono inviare la comunicazione con l’ammontare agevolabile». Tale comunicazione «deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito Internet della stessa Agenzia». Effettuato l’invio, «l’amministrazione finanziaria – si legge in una nota – rilascia, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni».

Quali sono le spese ammissibili?

Il provvedimento si applica alle spese sostenute in tutto il 2020 e ad una previsione di eventuali spese future, necessarie alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa, per l’acquisto di Dpi, come come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea comprare prodotti detergenti e disinfettanti, le spese relative a dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione e infine gli importi sostenuti per acquistare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Quanto all’ammontare del credito di imposta ottenibile, sarà indicato con un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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