«La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione è 47,1617%», sulla base di un nuovo provvedimento «che modifica la percentuale già determinata in precedenza con il provvedimento dell’11 settembre scorso». A farlo sapere è l’Agenzia delle Entrate, la quale sottolinea che «in base a quanto stabilito con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 luglio 2020, la percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, pari a 1.278.578.142 euro. Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, risultato pari al 15,6423%, ora viene ricalcolato, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603milioni euro (200milioni euro inizialmente stanziati, più 403milioni euro aggiuntivi) e vengono rideterminati i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza».
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Quali sono le spese ammissibili?
Il provvedimento si applica alle spese sostenute in tutto il 2020 e ad una previsione di eventuali spese future, necessarie alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa, per l’acquisto di Dpi, come come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea comprare prodotti detergenti e disinfettanti, le spese relative a dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla normativa europea, comprese le eventuali spese di installazione e infine gli importi sostenuti per acquistare e installare dispostivi idonei a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Dispositivi per telemedicina esclusi dal bonus
In risposta ad un quesito, l’Agenzia delle Entrate aveva sapere che non è applicabile a dispositivi utilizzati per il servizio di telemedicina. «Gli esempi forniti dal legislatore – aveva spiegato l’Agenzia – e la ratio della norma agevolativa, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza, portano a escludere dal credito d’imposta introdotto dal “decreto rilancio” le spese sostenute per l’acquisto di un’apparecchiatura che, attraverso la rete e un applicativo web e mobile, offre servizi di telemedicina». Secondo l’Agenzia, infatti, «i dispositivi citati dalla norma sono quelli volti ad arginare, contenere, ostacolare la diffusione del virus Sars-Co V-2 qualora lo svolgimento dell’attività sia svolto in presenza. Ciò, in considerazione dell’esemplificazione offerta dal legislatore (“barriere e pannelli protettivi”) e della ratio dell’agevolazione, finalizzata a consentire la riapertura delle attività in sicurezza».
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